Emissioni in atmosfera

Procedure autorizzative

Tutte le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per territorio, tramite la procedura informatizzata del portale regionale "Sistemapiemonte".

Nella sezione modulistica on line è disponibile la documentazione tecnica di riferimento per le diverse tipologie di impianti e attività in deroga (ex art. 272 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) nonché la modulistica di riferimento per la compilazione delle istanze in via ordinaria (ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e per i successivi adempimenti post autorizzativi (es. autocontrolli, volturazione, etc.).

All'atto della presentazione di una domanda autorizzativa il richiedente deve altresì allegare, a pena di inammissibilità, copia della ricevuta di versamento della tariffa per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie (secondo quanto previsto dalla D.G.P. n. 1325-44941 del 07/12/2010). Modalità di calcolo degli oneri istruttori.

Al termine della compilazione/caricamento dell'istanza nel portale si presti particolare attenzione al messaggio che il sistema fornisce, in merito all'eventuale necessità di provvedere anche alla successiva trasmissione allo SUAP competente, nelle modalità dallo stesso definite.

Si evidenzia che la piattaforma "Impresainungiorno" alla quale si appoggiano i SUAP in delega alla Camera di Commercio di Torino non è interoperabile con il portale "Sistemapiemonte" e pertanto all'atto del caricamento delle istanze in "Impresainungiorno" deve essere allegato anche il modulo precedentemente ottenuto dalla piattaforma regionale "Sistemapiemonte".

Modalità di presentazione istanza

A seconda della tipologia di attività svolta o da svolgersi nello stabilimento, nonché dell'eventuale necessità di conseguire ulteriori autorizzazioni, comunicazioni o nulla osta ambientali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere richiesta ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. o del d.P.R. n. 59/2013 (regolamento A.U.A.) che sostituisce il titolo ambientale ex art. 269 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. (autorizzazione ordinaria) o può sostituire il titolo ambientale ex art. 272 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. (autorizzazione di carattere generale) come di seguito indicato.

L'istanza di autorizzazione è presentata:

ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (autorizzazione di carattere generale), qualora:

  • gli impianti e le attività di stabilimento che generano emissioni in atmosfera siano tutte contemplate nel campo di applicazione di una o più autorizzazioni di carattere generale (siano esse AVG regionali o AVG nazionali ), previa contestuale procedura di adesione alle stesse, e non vi sia necessità di conseguire ulteriori autorizzazioni ambientali;
    •  aderire ad una o più AVG
      Alle autorizzazioni di carattere generale possono aderire gli stabilimenti nei quali si intenda installare e/o modificare impianti e/o esercire le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che siano state regolamentate dalla Regione Piemonte nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza (AVG "regionali"). In subordine, per quelle attività non già regolamentate dalla Regione Piemonte, il Gestore può altresì aderire alle così dette AVG "nazionali", definite dallo Stato nell'ambito dell'Allegato 1 al D.P.R. 59/2013 avvalendosi quindi della possibilità di presentare adesione alle AVG di entrambe le tipologie contemporaneamente. La Regione Piemonte con D.D. 4/06/2014 n. 187 ha definito le modalità di adesione alle AVG nazionali.
      Le AVG, siano esse "regionali" o "nazionali", individuano le condizioni emissive, tecniche e gestionali alle quali il Gestore deve attenersi nell'esercizio degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera.
      L'Impresa può installare gli impianti ed esercire l'attività a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda di adesione al SUAP che provvede al tempestivo inoltro all'Autorità Competente (Città Metropolitana di Torino), fatta salva la possibilità per quest'ultima di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o all'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo.
  • nello stabilimento già autorizzato ai sensi dell'art. 269 (il cui titolo abilitativo non sia ancora stato sostituito in un'A.U.A.), si intenda installare impianti e/o avviare attività previste in una o più autorizzazioni di carattere generale; sulla base dell'avvenuta adesione la Città Metropolitana di Torino provvede ad aggiornare l'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, senza il nuovo decorso dei termini di validità della medesima;
    • aderire ad una o più AVG per modificare l'autorizzazione ex art. 269
      Alle autorizzazioni di carattere generale possono aderire gli stabilimenti nei quali si intenda installare e/o modificare impianti e/o esercire le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che siano state regolamentate dalla Regione Piemonte nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza (AVG "regionali"). In subordine, per quelle attività non già regolamentate dalla Regione Piemonte, il Gestore può altresì aderire alle così dette AVG "nazionali", definite dallo Stato nell'ambito dell'Allegato 1 al D.P.R. 59/2013 avvalendosi quindi della possibilità di presentare adesione alle AVG di entrambe le tipologie. La Regione Piemonte con D.D. 4/06/2014 n. 187 ha definito le modalità di adesione alle AVG nazionali.
      Le AVG, siano esse "regionali" o "nazionali", individuano le condizioni emissive, tecniche e gestionali alle quali il Gestore deve attenersi nell'esercizio degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera.
      L'Impresa può installare gli impianti ed esercire l'attività a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda di adesione al SUAP che provvede al tempestivo inoltro all'Autorità Competente (Città Metropolitana di Torino), fatta salva la possibilità per quest'ultima di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o nell'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo e successivamente procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 nel termine di 120 giorni.

ai sensi del d.P.R. 59/2013 (regolamento AUA), nel caso in cui:

  • lo stabilimento nel quale debbano essere esclusivamente esercìti impianti e/o avviate attività previste in una o più autorizzazioni di carattere generale (art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e per la cui attività sia altresì necessario almeno uno dei titoli abilitativi di carattere autorizzatorio ricompresi nel campo di applicazione del regolamento A.U.A., ad esempio: scarichi di reflui in pubblica fognatura o in acque superficiali, spandimento di fanghi di depurazione, etc..
    • domanda di AUA contenente una o più AVG e titolo abilitativo agli scarichi idrici
      la domanda di A.U.A. deve essere presentata nelle modalità stabilite dal Regolamento regionale n. 5/R: in tal caso il gestore può installare gli impianti e/o avviare le attività a decorrere dal 46°giorno dall'avvenuta adesione. La Città Metropolitana di Torino, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione in via generale o ai sensi dell'art. 272, comma 3.
      A seguito dell'avvenuta adesione la Città Metropolitana di Torino adotta l'A.U.A. nel termine di 90 giorni dalla ricezione della stessa ad esclusione dell'eventuale periodo di sospensione per richiesta di integrazioni. È fatto salvo il diniego dell'adesione da parte dell'Autorità Competente nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o nell'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
  • sia necessario presentare istanza (stabilimento nuovo, trasferimento, modifica sostanziale) per il titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i." (procedimento ordinario) indipendentemente dalla necessità o meno di conseguire ulteriori titoli abilitativi ricompresi nel campo di applicazione del Regolamento A.U.A.
    • domanda di AUA per il titolo abilitativo ex art. 269
      la domanda di A.U.A. deve essere presentata nelle modalità stabilite dal modello unico regionale (Regolamento regionale n. 5/R) e tutti i contenuti tecnici non ricompresi nel medesimo regolamento devono essere forniti, in allegato all'istanza telematica, utilizzando la modulistica tecnica adottata dalla Città Metropolitana di Torino (denominata Mod.Em. 2.0 (doc 246 KB)),con particolare riferimento alle sezioni relative a: emissioni diffuse, impianti di combustione, impianti di abbattimento (allegato 3 di Mod.Em. 2.0), Gestione dei Solventi (allegato 4 di Mod.Em. 2.0).

      Si evidenzia che con l'introduzione dell'art. 273-bis alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a decorrere dal 19/12/2017 è necessario autorizzare le emissioni in atmosfera prodotte dai medi impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 50 MW (denominati M.I.C.), allegando all'istanza di autorizzazione i dati richiesti all'allegato I, Parte IV bis, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (pdf 52 KB) .

      La Città Metropolitana adotta il provvedimento di A.U.A. entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmessa tempestivamente dal SUAP all'Autorità competente. In caso di integrazioni, il termine diventa di 150 giorni. Qualora siano necessari più dei 30 giorni massimi previsti per fornire l’integrazione da parte del Gestore, il procedimento è da intendersi conseguentemente sospeso a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa.
  • nello stabilimento autorizzato con A.U.A. nella quale sia sostituito il titolo abilitativo "autorizzazione alle emisisoni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152" e si intendano installare impianti e/o avviare attività previste in una o più autorizzazioni di carattere generale; sulla base dell'avvenuta adesione la Città Metropolitana di Torino provvede ad aggiornare il titolo abilitativo in parola mediante aggiornamento dell'A.U.A. senza un nuovo decorso dei termini di validità della medesima;
    • modifica di AUA per l'aggiornamento del titolo abilitativo ex art. 269 mediante adesione ad una o più AVG
      Alle autorizzazioni di carattere generale possono aderire gli stabilimenti nei quali si intenda installare e/o modificare impianti e/o esercire le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che siano state regolamentate dalla Regione Piemonte nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza (AVG "regionali"). In subordine, per quelle attività non già regolamentate dalla Regione Piemonte, il Gestore può altresì aderire alle così dette AVG "nazionali", definite dallo Stato nell'ambito dell'Allegato 1 al D.P.R. 59/2013, avvalendosi quindi della possibilità di presentare adesione alle AVG di entrambe le tipologie. La Regione Piemonte con D.D. 4/06/2014 n. 187 ha definito le modalità di adesione alle AVG nazionali.
      Le AVG, siano esse "regionali" o "nazionali", individuano le condizioni emissive, tecniche e gestionali alle quali il Gestore deve attenersi nell'esercizio degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera.
      L'Impresa può installare gli impianti ed esercire l'attività a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione dell'istanza di modifica di A.U.A. che deve ricomprendere oltre all'adesione alla/e AVG di interesse e la valutazione previsionale di impatto acustico relativa alle modifiche in progetto, anche tutti gli altri titoli abilitativi già ricompresi nell'A.U.A vigente e non interessati dalla modifica (selezionare "proseguimento senza modifiche"). Il SUAP provvede al tempestivo inoltro all'Autorità Competente (Città Metropolitana di Torino) che, fatta salva la possibilità per quest'ultima di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o nell'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo, procede all'aggiornamento dell'A.U.A. nei successivi 120 giorni.

 

Autorizzazioni in via generale "regionali"

 

Autorizzazioni in via generale "nazionali"

Modello unico di presentazione istanza per tutte le attività sotto elencate

  • Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg - Allegato I, parte B), del d.p.r. 59/2013;
  • Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg - Allegato I, parte C), del d.p.r. 59/2013;
  • Operazioni di produzione di manufatti in gomma e altri elastomeri (con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg - Allegato I, Parte D), Sezione A), del d.p.r. 59/2013;
  • Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g - Allegato I, Parte H), del d.p.r. 59/2013;
  • Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g - Allegato I, Parte i), del d.p.r. 59/2013;
  • Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h - Allegato I, Parte l), del d.p.r. 59/2013;
  • Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g - Allegato I, Parte p), del d.p.r. 59/2013;
  • Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g - Allegato I, Parte q), del d.p.r. 59/2013;
  • Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g - Allegato I, Parte s), del d.p.r. 59/2013;
  • Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g - Allegato I, Parte t), del d.p.r. 59/2013;
  • Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g - Allegato I, Parte u), del d.p.r. 59/2013;
  • Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g - Allegato I, Parte v), del d.p.r. 59/2013
  • Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g - Allegato I, Parte z), del d.p.r. 59/2013;
  • Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g - Allegato I, Parte aa), del d.p.r. 59/2013;
  • Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g – Allegato I, Parte bb), del d.p.r. 59/2013;
  • Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g - Allegato I, Parte cc), del d.p.r. 59/2013;
  • Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg - Allegato I, Parte dd), del d.p.r. 59/2013;
  • Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg - Allegato I, Parte ee), del d.p.r. 59/2013;
  • Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg - Allegato I, Parte ff), del d.p.r. 59/2013;
  • Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg - Allegato I, Parte gg), del d.p.r. 59/2013;
  • Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg - Allegato I, Parte ii), del d.p.r. 59/2013.