La definizione di cui alla lettera gg-bis) dell'art. 268 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2066 e s.m.i. definisce un medio impianto di combustione come "impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta".
Un medio impianto di combustione è classificato come:
1) esistente: se messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente, o se previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1)
Per tali impianti i commi 1 e 2 dell'art. 273-bis stabiliscono che gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 oppure possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis.
Non costituiscono Medi Impianti di Combustione:
- a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
- b) impianti di post-combustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
- c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
- d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
- e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
- f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- h) reattori utilizzati nell'industria chimica;
- i) batterie di forni per il coke;
- l) cowpers degli altiforni;
- m) impianti di cremazione;
- n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
- o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
- p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
- q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al Titolo III-bis alla Parte Quarta;
- q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.
PRINCIPALI SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E PER GLI ADEGUAMENTI DEI M.I.C.
I gestori di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 oppure di un'autorizzazione prevista all'art. 272 in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, oppure i gestori di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, presentano una domanda autorizzativa entro:
- il 31/12/2022 per i M.I.C. di potenza termica nominale superiore ai 5 MW
- il 31/12/2027 per i M.I.C. di potenza termica nominale pari o inferiore ai 5 MW
I medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista all’art. 271 comma 5 e all'art. 272 comma 2, a partire:
- dal 01/01/2025 se la potenza termica nominale del M.I.C. è superiore ai 5 MW
- dal 01/01/2030 se la potenza termica nominale del M.I.C. è pari o inferiore ai 5 MW
Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta (attività scarsamente rilevanti), gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.
M.I.C. ESISTENTI GIÀ ADEGUATI AI VALORI LIMITE
In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti dall'art. 273-bis*, il gestore comunica tale condizione all'Autorità competente quantomeno entro:
- il 31/12/2022 per i M.I.C. di potenza termica nominale superiore ai 5 MW
- il 31/12/2027 per i M.I.C. di potenza termica nominale pari o inferiore ai 5 MW
*Sul territorio di Città Metropolitana di Torino, per la valutazione ed il confronto, occorre far riferimento ai limiti e alle condizioni disciplinati dalla recente D.D. Regione Piemonte n. 753/A1602B/2022 del 12/12/2022.
Si ricorda che la comunicazione, dovuta in caso di impianti già adeguati, deve essere corredata dai dati previsti all'allegato I, Parte IV bis, alla Parte Quinta, e a tale scopo può essere utilizzato il modello esemplificativo di comunicazione predisposto dalla Città Metropolitana di Torino.