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Cittàmetropolitana di Torino

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - TERMINI DI CONCLUSIONE

La legge n. 241/1990  e s.m.i., obbliga le pubbliche amministrazioni a stabilire i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di propria competenza: in via generale, non possono essere superiori a 90 giorni.
Tuttavia la legge consente di elevare i termini fino a 180 giorni "nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni". Nel caso in cui non sia stabilito un termine e non sia direttamente previsto per legge un termine diverso, la durata massima è di 30 giorni.

Si riporta l'elenco dei principali procedimenti amministrativi della Città metropolitana di Torino:

Si precisa che la durata massima per i procedimenti non ricompresi in tali elenchi è di 30 giorni, salvo il caso dei procedimenti la cui durata massima sia prevista da specifica disposizione di legge (elenco in corso di completamento).


Potere sostitutivo

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, art.2, c. 9-bis e seguenti, L. n. 241/1990, perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Il potere sostitutivo è attribuito al Direttore generale.

Le richieste di intervento sostitutivo, dovranno indicare come oggetto "Potere sostitutivo - Richiesta di attivazione", e potranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

Si ricorda che, comunque, nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato, in aggiunta alle altre informazioni previste, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo nonché le condizioni e le modalità per ricorrervi.


Indennizzo da ritardo

L'art. 28 del D.L. n.69/2013 prevede che la pubblica amministrazione procedente, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrisponda all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a € 30 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a € 2.000 (comma 1).

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'interessato deve azionare il potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (comma 2).
Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso al giudice amministrativo (commi da 3 a 6).

L'indennizzo da ritardo si applica attualmente in via sperimentale ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della norma, cioè il 21.08.2013 (comma 10).


Maggiori informazioni:

Aggiornamento elenco a cura della Direzione Strategie, miglioramento processi e organizzazione.


Ultimo aggiornamento: 02 settembre 2024