Rifiuti e Bonifiche

Rinnovo di autorizzazioni rilasciate ad imprese in possesso di certificazione ambientale

Procedimento amministrativo

Rinnovo, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti nei casi di imprese in possesso di certificazione ambientale (ISO 14001 - EMAS).

Dipartimento

Ambiente e Vigilanza Ambientale

Direzione

Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi

Dirigente della Direzione

Pier Franco Ariano

Funzionari responsabili

Stefania Alemani
Raffaella Durante
Gian Luigi Soldi
Giulio Locantore

Dove rivolgersi

Sportello Ambiente
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino

Modalità

Trasmissione via PEC alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi - C.so Inghilterra n. 7 - 10138 TORINO dei seguenti documenti:

  • autocertificazione di cui al comma 1 dell'art. 209 ed ulteriori allegati, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (come da indicazioni riportate nel fac-simile - word 61 KB)
  • perizia sullo stato di fatto, manutenzione, funzionalità e sicurezza dell'impianto, firmata digitalmente dal professionista incaricato. La perizia deve riportare gli estremi dell'iscrizione del professionista al competente Albo


Le modalità d'invio della PEC alla Città metropolitana sono riportate nella pagina dedicata.

Il dichiarante deve inoltre trasmettere telematicamente per conoscenza la suddetta autocertificazione, comprensiva di perizia ed ulteriori allegati (per la ricerca degli indirizzi PEC è possibile consultare il sito dell'IPA):

  • al Comune sede dell'impianto;
  • all'A.R.P.A. (Via Pio VII n° 9, 10135 Torino).

Durata dell'autorizzazione e modalità per il rinnovo

L'autocertificazione (che sostituisce l'autorizzazione) ha una durata di 10 anni, salvo nei casi di decadenza della certificazione medesima (rif. comma 4 art. 209).
Ai fini del rinnovo, l'autocertificazione, comprensiva di allegati, deve essere trasmessa almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
L'autocertificazione sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività già autorizzata. Resta l'obbligo, da parte del gestore, di prestare idonee garanzie finanziarie a copertura della prosecuzione dell'attività, secondo le modalità ed i criteri riportati nella D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.