Rifiuti e Bonifiche

Compensazioni a Tonnellata

Tale tipo di compensazione è disciplinato dall'art. 16 della L.R. 24/02 il quale dispone che "1. [...] i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, [...] corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi sottoposti nell'anno alle operazioni di smaltimento. [...] 5. La misura minima dei contributi [...] può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti [...]"

In data 30 maggio 2013 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall'art. 16 comma 1 della L.R. 24/02.

Il contributo commisurato al volume dell'attività è suddiviso tra i Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto come da tabella seguente:

ComunePercentuale di ripartizioneRipartizione compensazione ex LR 24/2002 [€/t]
Beinasco 44,1% 1,10
Grugliasco 21,6% 0,54
Orbassano 11,9% 0,30
Rivalta 5,3% 0,13
Rivoli 5,2% 0,13
Torino 11,9% 0,30
Totale 100,0% 2,50