Rifiuti e Bonifiche

Procedure di bonifica

Di seguito vengono descritte le diverse procedure di bonifica:

 


Procedure di bonifica "ordinarie" previste dalla normativa nazionale (art. 242 D.Lgs. 152/2006):

Per le procedure di bonifica "ordinarie" si fa riferimento all'Art. 242 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; esse risultano, in sintesi, strutturate come segue:

  • Notifica di potenziale contaminazione: Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.
  • Indagine preliminare: Il responsabile dell'inquinamento, nelle zone interessate dalla contaminazione, svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, che può risultare in:
  1. accertamento di non superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
  2. accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC. Il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Entro i trenta giorni successivi la Regione (in Pemonte i Comuni/ le Province/ la Città Metropolitana), convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
  • Analisi di Rischio Sito Specifica: Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Il soggetto responsabile presenterà alla regione i risultati dell'analisi di rischio. Il documento verrà poi approvato con la convocazione di un'apposita conferenza di servizi da parte della Regione (in Pemonte i Comuni/ le Province/ la Città Metropolitana).

Gli esiti della procedura di analisi di rischio possono dare due risultati:

  1. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. La conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito, che verrà approvato dalla Regione (in Pemonte i Comuni/ le Province/ la Città Metropolitana). Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
  2. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione (in Pemonte i Comuni/ le Province/ la Città Metropolitana), il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

 

In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

  • L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
  • L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
  • L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015

con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

 

In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge.  Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.

 

 
Procedure di bonifica "non ordinarie" previste dalla normativa nazionale:

Oltre alla procedura ordinaria prevista dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, l'attuale normativa nazionale prevede anche:

  • procedura semplificata (art. 242 bis del D.Lgs. 152/2006) per i casi in cui la bonifica venga effettuata con riduzione della contaminazione alle CSC (art. 242 bis del D.Lgs. 152/2006) . In tal caso è necessario predisporre un Progetto di Bonifica seguito da un Piano di Caratterizzazione finalizzato alla validazione dei risultati raggiunti;
  • procedura specifica per aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249 del D.Lgs. 152/2006). In questo caso è prevista la presentazione di un progetto unico di bonifica secondo i criteri generali contenuto nell'Allegato 4 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;
  • procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015);
  • procedura relativa agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola utilizzate per le produzioni agroalimentari e all'allevamento (D.M. 1 marzo 2019, n. 46);
  • procedura per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006);

In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015

con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana  le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge.  Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni


Segue un approfondimento sulle procedure "non ordinarie" sopracitate:

- Procedura di bonifica semplificata ex art. 242 bis del D.Lgs. 152/2006:

Si tratta di una procedura semplificata per i casi in cui la bonifica venga effettuata con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (art. 242 bis del D.Lgs. 152/2006) . In tal caso è necessario predisporre un Progetto di Bonifica seguito da un Piano di Caratterizzazione finalizzato alla validazione dei risultati raggiunti;

Le principali condizioni di questa procedura, illustrate al comma 1-bis, 2, 3 e 4 dell'Art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 sono due, di seguito riassunte nei punti principali:

  • Suddivisione in fasi del progetto di bonifica  in base all'estensione del sito:

- 0 - 15 000 metri quadrati : non è prevista la suddivisione in fasi de progetto di bonifica;
- 15 000 - 400 000 metri quadrati: il progetto di bonifica può essere attuato in non più di tre fasi;
- superiore a 400 000 metri quadrati: il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente.

  • Tempistiche

Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015

con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana  le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge.  Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.

- Procedure di bonifica ex art. 249 del D.Lgs. 152/2006 per le aree contaminate di ridotte dimensioni (estensione inferiore ai 1000 metri quadrati):

Si tratta di una procedura specifica per aree contaminate di ridotte dimensioni, con una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati (art. 249 del D.Lgs. 152/2006), che prevede la presentazione di un progetto unico di bonifica secondo i criteri generali contenuto nell'Allegato 4 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;

- Procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ex D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015:

Si tratta di una procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015), anche in dismissione. Il decreto stabilisce:

  • i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
  • le modalità di caratterizzazione delle aree;
  • i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
  • i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
  • criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.

In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015

con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana  le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge.  Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.

- Procedura relativa agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola utilizzate per le produzioni agroalimentari e all'allevamento ex D.M. 1 marzo 2019, n. 46:

Si tratta di una procedura relativa agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola utilizzate per le produzioni agroalimentari e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015

con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana  le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge.  Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.

- Procedure ex art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica:

Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzate interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/20171, nonché interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).

In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015

con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana  le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge.  Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.

Per approfondimenti relativi alla procedura di bonifica ex. Parte IV Titolo V del D.Lgrs. 125 e s.m.i., è possibile anche visitare il sito Arpa al seguente link.