Rifiuti e Bonifiche

Gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica

 Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 offre la possibilità di gestire le terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto e non come rifiuti. Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 25 e 26 del medesimo D.P.R..

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (artt. 25 e 26 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).

Il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 contiene il regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si fa particolare riferimento agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Sono presenti ulteriori indicazioni sulle opere e interventi nell'ambito dell'art 242-ter del D.Lgs. 152/2006:

Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzate interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/20171, nonché interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).

Per approfondimenti sulla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti in bonifica consultare la scheda informativa "Terre e rocce da scavo" al seguente link.

Per approfondimenti riguardanti la normativa in materia di bonifiche, visitare il seguente link.