Valutazione Impatto Ambientale

Procedure di VIA

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La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura attraverso cui, mediante un unico procedimento amministrativo, vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente dovuti alla realizzazione ed all'esercizio di un progetto.

Tale procedura è normata dal combinato disposto del D.Lgs. 152/2006 e smi e della l.r. 13/2023 e smi ed è composta da differenti fasi, che il progetto è tenuto o meno ad espletare in funzione delle sue caratteristiche specifiche: la fase di Verifica, la fase di Specificazione dei contenuti e la fase di Valutazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 13/2023 e smi, i progetti che ricadono negli allegati A sono obbligatoriamente sottoposti alla fase di Valutazione, mentre quelli che rientrano negli allegati B sono sottoposti alla fase di Verifica - a condizione che non ricadano neppure parzialmente in aree naturali protette (nel qual caso diviene necessaria la fase di Valutazione).

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015 n. 52, a partire dal 26 aprile 2015 è previsto il dimezzamento delle soglie per la fase di Verifica di VIA sulla base di criteri di sensibilità territoriali ed ambientali dettagliati nelle linee guida stesse. La Regione Piemonte,  in applicazione di tale Decreto, ha emanato la  Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB e, al fine di agevolare i Proponenti,  ha fornito un elenco delle banche dati statali e regionali da utilizzare come riferimento per ciascuno dei criteri localizzativi elencati al paragrafo 4 delle linee guida.

Inoltre, a decorrere dal 21 luglio 2017 - con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 - sono state introdotte modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006 sia nelle procedure di VIA che nelle competenze delle diverse categorie progettuali: per individuare correttamente l'Autorità Competente e la categoria progettuale di interesse occorre pertanto far riferimento al combinato disposto degli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi ed agli Allegati alla l.r. 13/2023 e smi.

È possibile infine inoltrare domanda di Valutazione preliminare nei casi previsti dall'art.6, comma 9 della D.Lgs. 152/2006 e smi: "per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7".

 Eventuali ulteriori approfondimenti in materia sono disponibili presso il sito della Regione Piemonte e presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare