Valutazione Impatto Ambientale
Modulistica
Per facilitare il Proponente nella predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa sono disponibili modelli in formato scrivibile relativi alla domanda di avvio di ognuna delle diverse procedure di VIA - Verifica, Definizione dei contenuti del SIA e Valutazione di Impatto Ambientale - e delle eventuali fasi preliminari (facoltative).
Nella sezione oneri istruttori sono riportate le informazioni utili alla corretta quantificazione delle spese istruttorie previste ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mentre nella sezione link di interesse è possibile trovare documenti utilizzabili per la corretta e completa predisposizione della documentazione. Si segnala infine che è possibile ottenere informazioni utili alla corretta trasmissione PEC delle istanze e della relativa documentazione tecnica di progetto nella relativa pagina Posta Elettronica Certificata .
AVVISO
Ai fini della tutela della privacy, allo scopo di consentire il regolare avvio del procedimento e A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA, il Proponente è tenuto a verificare che l'intera documentazione di progetto, per la quale è richiesta immediata pubblicazione sul sito web di questo Ente secondo i disposti di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, sia effettivamente priva di ogni possibile dato personale non divulgabile ovvero di eventuali dati sensibili.
In tal senso, prima di presentare istanza, il Proponente è chiamato a verificare scrupolosamente che tutte le tavole e tutte le relazioni di progetto siano prive di dati non divulgabili; si evidenzia che sono dati personali non divulgabili e dunque sempre da rimuovere dall'intera documentazione di progetto ad esempio:
- luogo e data di nascita
- indirizzo di residenza o domicilio
- codice fiscale
- indirizzi di posta elettronica del singolo individuo (anche se aziendali)
- le firme autografe
- i timbri dei singoli professionisti incaricati o dei legali rappresentanti delle Ditte/Società proponenti
- i numeri di telefono personali
Trattasi di dati che molto spesso compaiono sui testalini dei progetti o nelle intestazioni di pagina della documentazione e che, viceversa, dovranno scrupolosamente essere rimossi da ogni elaborato progettuale.
Si ricorda che gli elaborati di progetto dovranno risultare firmati in digitale da Proponente e progettisti.
Ove il Proponente valuti strettamente necessario ovvero opportuno inserire determinati dati personali non divulgabili nella documentazione di progetto, la stessa dovrà obbligatoriamente essere redatta in due versioni distinte e facilmente riconoscibili: una prima NON pubblicabile in cui possono essere mantenuti i dati non divulgabili; una seconda pubblicabile del tutto priva di dati non divulgabili.
FASE DI VERIFICA
Normativa: art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi
Obiettivo: determinare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di Valutazione. Nello specifico, un progetto sarà sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel caso in cui venga ravvisata una sua “significatività” in termini di incidenza negativa sull’ambiente
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio ( writer 50 kB) corredata da:
- Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
- eventuali ulteriori elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali
- georeferenziazione del perimetro del progetto\impianto o intervento oggetto dell'istanza in formato shape files (UTM WGS84)
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori calcolati secondo le modalità previste dalla l.r. 23/2023 e smi; in conformità alle previsioni di cui alla DGR del Piemonte n.8 aprile 2024 n.15-8403 e al fine della definizione del valore complessivo delle opere da realizzare di cui al prospetto n.1 dell'Allegato C della l.r. 13/2023 e smi, la documentazione dovrà includere anche:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo complessivo dovuto a firma di tecnico abilitato
- un quadro economico generale inerente al valore complessivo delle opere da realizzare redatto in conformità al prospetto n. 1 dell’Allegato C alla l.r. 13/2023 e smi a firma di tecnico abilitato
- un computo metrico estimativo delle opere da realizzare a firma di tecnico abilitato
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione oneri istruttori
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione così come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili, così come specificato nel paragrafo "ATTENZIONE" riportato in alto) e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione: a partire dalla data di tale comunicazione decorrono i 30 giorni durante i quali è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici
Tempi: la conclusione del procedimento avviene entro 90 giorni dalla data della suddetta comunicazione telematica - fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e smi in termini di eventuali integrazioni e chiarimenti o di eccezionale proroga del termine - con una pronuncia da parte dell'Autorità Competente sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di Valutazione
FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA O SPECIFICAZIONE (FACOLTATIVA)
Normativa: art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e smi
Obiettivo: il Proponente ha la possibilità (è dunque una fase facoltativa per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale) di richiedere all'Autorità Competente l'avvio di una fase di consultazione finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio ( writer 50 kB) corredata da:
- Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
- Relazione che illustri il piano di lavoro per l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale
- Elaborati progettuali funzionali alla definizione del livello di dettaglio dello Studio di Impatto Ambientale e conformi alla definizione di progetto di cui all’art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi
- Elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori
- georeferenziazione del perimetro del progetto\impianto o intervento oggetto dell'istanza in formato shape files (UTM WGS84)
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili, così come specificato nel paragrafo "ATTENZIONE" riportato in alto) e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione
Tempi: entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web l'Autorità Competente esprime un parere - che verrà pubblicato sul medesimo sito - sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale
FASE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE e PAUR
Normativa: combinato disposto degli artt. 23 e 27-bis del D.Lgs.152/2006
Obiettivo: espressione del giudizio di VIA da ricomprendere nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) come previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Si specifica che, per i progetti di competenza della Città Metropolitana di Torino, la VIA rappresenta uno dei procedimenti coordinati nell’ambito della procedura disciplinata dal predetto art. 27-bis e dunque solo uno dei provvedimenti/atti di assenso che andranno a comporre il PAUR che, ove il progetto presentato risulti effettivamente autorizzabile, rappresenta l’obiettivo finale dell’intero procedimento.
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio ( writer 50 kB) corredata da:
- Progetto come dettagliato all’art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
- Studio di Impatto Ambientale redatto secondo quanto indicato nell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e smi e nelle Linee Guida SNPA n. 28/2020
- Sintesi non Tecnica
- Avviso al pubblico ( writer 30 kB), con i contenuti di cui all'art.24, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e smi e recante altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, atti di assenso, comunque denominati, richiesti ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto
- Documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle singole normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazione e atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all’esercizio del medesimo progetto ed indicati nell’apposito elenco riportato nell’Avviso al pubblico di cui al precedente punto 4
- georeferenziazione del perimetro del progetto\impianto o intervento oggetto dell'istanza in formato shape files (UTM WGS84)
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori calcolati secondo le modalità previste dalla l.r. 23/2023 e smi; in conformità alle previsioni di cui alla DGR del Piemonte n.8 aprile 2024 n.15-8403 e al fine della definizione del valore complessivo delle opere da realizzare di cui al prospetto n.1 dell'Allegato C della l.r. 13/2023 e smi, la documentazione dovrà includere anche:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo complessivo dovuto a firma di tecnico abilitato
- un quadro economico generale inerente al valore complessivo delle opere da realizzare redatto in conformità al prospetto n. 1 dell’Allegato C alla l.r. 13/2023 e smi a firma di tecnico abilitato
- un computo metrico estimativo delle opere da realizzare a firma di tecnico abilitato
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione oneri istruttori
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili, così come specificato nel paragrafo "ATTENZIONE" riportato in alto) e, solo successivamente alla verifica della completezza documentale, il sopra citato Avviso al pubblico (punto 4); entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale Avviso al pubblico è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici. L'Autorità Competente pubblica altresì sul proprio sito web le eventuali integrazioni progettuali depositate dal Proponente in corso di istruttoria: a partire dalla data di pubblicazione di tale documentazione decorrono ulteriori 15 giorni in cui è possibile presentare osservazioni.
ATTENZIONE: a decorrere dal 21 luglio 2017, con l'entrata in vigore del D.Lgs.104/2017, non è più necessaria per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale la pubblicazione sul quotidiano del comunicato di avvenuto deposito degli elaborati.
Tempi (art.27bis D.Lgs.152/2006 e smi): il termine di conclusione della Conferenza di Servizi, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/90 e s.m.i., è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione decisoria. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi costituisce il PAUR e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto
VALUTAZIONE PRELIMINARE (FACOLTATIVA)
Normativa: art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006 e smi, che prevede che è possibile richiedere una Valutazione Preliminare per "le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), (...) "
Obiettivo: determinare se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici in progetto debbano essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrino nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del citato art.6 del D.Lgs.152/2006 e smi
Modalità: il Proponente può richiedere una Valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare trasmettendo l'apposita domanda di Valutazione preliminare ( writer 30 kB) corredata da:
- Lista di controllo per la Valutazione preliminare da predisporre in conformità a quanto stabilito nel Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 dell'allora Ministero dell’Ambiente, disponibile nella sezione Specifiche tecniche e modulistica del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Relazione tecnica descrittiva di sintesi redatta da tecnico competente in campo ambientale-naturalistico. La relazione dovrà essere comprensiva di tutte le valutazioni specialistiche condotte sui possibili effetti che l’attuazione degli interventi in progetto possano comportare sui diversi fattori ambientali ed a supporto della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi
- Elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione e valutazione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica tempestivamente sul proprio sito web l'esito della Valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal Proponente
Tempi: entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di Valutazione preliminare, l'Autorità Competente comunica al Proponente l’esito delle proprie valutazioni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici debbano essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non richiedano tali procedure
FASE PRELIMINARE AL PAUR (FACOLTATIVA)
Normativa: art. 26-bis del D.Lgs.152/2006 e smi
Obiettivo: definire le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso; definire inoltre le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto
Modalità: il Proponente può trasmettere apposita domanda di fase preliminare al PAUR ( writer 50 kB) corredata da:
- Studio Preliminare Ambientale che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale
- Elaborati progettuali aventi un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi - Codice dei Contratti Pubblici
- Elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione e valutazione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali
- Elenco di tutte le autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera in progetto e dunque da coordinare nella successiva procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e smi finalizzata al rilascio del PAUR
- georeferenziazione del perimetro del progetto\impianto o intervento oggetto dell'istanza in formato shape files (UTM WGS84)
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili, così come specificato nel paragrafo "ATTENZIONE" riportato in alto) e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto
Tempi: entro 5 giorni dal termine dei lavori della Conferenza di Servizi preliminare di cui all'art. 14, comma 3 della l.241/1990 e smi l'Autorità competente trasmette al Proponente le determinazioni acquisite