Valutazione Impatto Ambientale
Modulistica
Per facilitare il Proponente nella predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa, sono disponibili modelli in formato word relativi alla domanda di avvio di ognuna delle diverse fasi - Verifica, Specificazione dei contenuti e Valutazione di Impatto Ambientale - di cui è composta la procedura di VIA e che il progetto è tenuto o meno ad espletare in funzione delle sue caratteristiche specifiche.
Nella sezione oneri istruttori è possibile effettuare il calcolo dell'importo di compartecipazione alle spese istruttorie.
FASE DI VERIFICA
Normativa: combinato disposto dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e smi ed art.19 del D.Lgs.152/2006 e smi
Obiettivo: determinare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di Valutazione
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio:
domanda di avvio della fase di Verifica per progetti di nuove opere ( word 50 kB)
domanda di avvio della fase di Verifica per progetti di modifica/ampliamento di opere già esistenti ( word 50 kB)
corredata da:
- Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
- eventuali ulteriori elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione del progetto proposto
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori
- georeferenziazione del perimetro del progetto\impianto o intervento oggetto dell'istanza in formato shape files
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata dal Proponente e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione: a partire dalla data di tale comunicazione decorrono i 30 giorni durante i quali è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici
Tempi: la conclusione del procedimento avviene entro 75 giorni dalla data della suddetta comunicazione telematica - fatto salvo il caso in cui vengano richieste integrazioni - con una pronuncia da parte dell'Autorità Competente sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di Valutazione. In caso di mancato rispetto di tali termini, l'interessato ha diritto ad un indennizzo per il ritardo secondo i tempi e le modalità indicate all'art. 28 della legge 98/2013 rivolgendosi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo, ovvero al Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino
FASE DI SPECIFICAZIONE
Normativa: combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 11 della l.r. 40/1998 e smi
Obiettivo: il Proponente ha la possibilità (è dunque una fase facoltativa per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale) di richiedere all'Autorità Competente l'avvio di una fase di consultazione finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio della fase di Specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ( word 50 kB) corredata da:
- Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
- Relazione che illustri il piano di lavoro per l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale
- Elaborati progettuali funzionali alla definizione del livello di dettaglio dello Studio di Impatto Ambientale
- Elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori
- georeferenziazione del perimetro del progetto\impianto o intervento oggetto dell'istanza in formato shape files
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata dal Proponente e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione
Tempi: entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web l'Autorità Competente esprime un parere - che verrà pubblicato sul medesimo sito - sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale. In caso di mancato rispetto di tali termini, l'interessato ha diritto ad un indennizzo per il ritardo secondo i tempi e le modalità indicate all'art. 28 della legge 98/2013 rivolgendosi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo, ovvero al Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino
FASE DI VALUTAZIONE
Normativa: combinato disposto dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.12 della l.r.40/1998 e smi
Obiettivo: emanare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs. 152/2006 e smi comprensivo del giudizio di VIA e dei titoli abilitativi da rilasciare per la realizzazione e l'esercizio del progetto e coordinare l'eventuale rilascio di ulteriori provvedimenti.
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio della fase di Valutazione ( word 50 kB) corredata da:
- Progetto di fattibilità - come definito dall'art.23 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici - o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
- Studio di Impatto Ambientale redatto secondo quanto indicato nell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e smi e nell'Allegato D della l.r. 40/1998 e smi
- Sintesi non Tecnica
- Avviso al pubblico ( word 50 kB), con i contenuti di cui all'art.24, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e smi
- Elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori
- georeferenziazione del perimetro del progetto\impianto o intervento oggetto dell'istanza in formato shape files
ATTENZIONE: Si specifica che, ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs.152/2006 e smi, il proponente è tenuto a presentare all'Autorità Competente anche tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenza, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata e, solo successivamente alla verifica della completezza documentale, il sopra citato Avviso al pubblico (punto 4); entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale Avviso al pubblico è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici
ATTENZIONE: a decorrere dal 21 luglio 2017, con l'entrata in vigore del D.Lgs.104/2017, non è più necessaria per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale la pubblicazione sul quotidiano del comunicato di avvenuto deposito degli elaborati.
Tempi (art.27bis D.Lgs.152/2006 e smi): entro 10 giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione, l'Autorità Competente convoca una Conferenza dei Servizi, svolta ai sensi dell'art.14 ter della l.241/90 e smi, che si deve concludere entro 90 giorni dalla convocazione; la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA. In caso di mancato rispetto di tali termini, l'interessato ha diritto ad un indennizzo per il ritardo secondo i tempi e le modalità indicate all'art. 28 della legge 98/2013 rivolgendosi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo, ovvero al Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino
Si ricorda inoltre che è possibile richiedere una Valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare - inoltrando apposita domanda di Valutazione preliminare ( word 30 kB) - così come previsto dall'art.6, comma 9 della D.Lgs. 152/2006 e smi "per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7"