Tutela e amministrazione di sostegno

Come fare per...

A) APRIRE L'INTERDIZIONE GIUDIZIALE – TUTELA

La Tutela si apre (e quindi si apre il relativo fascicolo indicato da un numero seguito dall'anno di riferimento: es. R.G. 1234/2014):

  • a seguito della nomina del Tutore provvisorio da parte del Giudice istruttore, durante il procedimento di interdizione, oppure
  • terminato il procedimento di interdizione, con la pronuncia della sentenza di interdizione da parte del Tribunale ed il suo "deposito" (consegna) presso l'Ufficio di cancelleria, a seguito della nomina del Tutore definitivo, da parte del Giudice Tutelare.


Il Tutore provvisorio e il Tutore definitivo, sebbene nominati in momenti diversi, esercitano i medesimi poteri previsti dalla legge.

Perché, quindi, si possa aprire la tutela occorre che venga attivato un procedimento di interdizione attraverso la presentazione presso il Tribunale competente del ricorso per interdizione, cioè l'atto con il quale si chiede di interdire una persona, completo della documentazione sullo stato cognitivo, del certificato di nascita e di residenza e della documentazione ritenuta utile.

Il Tribunale, dopo l'esame obbligatorio, a cura del giudice istruttore, della persona che si trova in una condizione di grave compromissione delle sue capacità cognitive (incapacità di intendere e di volere) e che quindi non è più in grado di decidere consapevolmente cosa è meglio per lui, rischiando di essere raggirata, decide se interdire o meno.

Il ricorso può essere presentato, presso il Tribunale del luogo dove si trovano i principali interessi della persona (normalmente dove vive a prescindere dalla residenza anagrafica):

  1. dal coniuge, dal convivente, dai parenti fino al quarto grado e dagli affini fino al secondo (suocera/o, nuora o genero, cognato) facendosi assistere obbligatoriamente da un avvocato. Nei casi di legge è possibile ricorrere al gratuito patrocinio;
  2. dal Pubblico Ministero (Procura della Repubblica) che riceve le segnalazioni dei servizi socio-assistenziali e sanitari e (solo nel caso della Procura, di Torino anche dei privati).

B) APRIRE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'Amministrazione si apre (e quindi si apre il relativo fascicolo indicato da un numero seguito dall'anno di riferimento: es. R.G. 1234/2014) quando il Giudice Tutelare, valutate le condizioni di salute e sociali dell'interessato, adotta un Decreto di Apertura dell'Amministrazione di sostegno.

Perchè, quindi, si possa aprire l'amministrazione di sostegno occorre che venga attivato un procedimento giudiziario attraverso la presentazione, presso il Giudice tutelare competente, del ricorso per amministrazione di sostegno, cioè l'atto con il quale si chiede di amministrare una persona, completo della documentazione sullo stato cognitivo, del certificato di nascita e di residenza e della documentazione ritenuta utile.

Il Giudice Tutelare, dopo l'esame obbligatorio della persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si tratta quindi di una misura che aiuta le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Il ricorso può essere presentato, presso il Giudice tutelare del luogo dove si trovano i principali interessi della persona (normalmente dove vive a prescindere dalla residenza anagrafica):

  1. dallo stesso interessato, dal coniuge, dal convivente, dai parenti fino al quarto grado e dagli affini fino al secondo (suocera/o, nuora o genero, cognato), dal Responsabile dei servizi che hanno in carico la persona, senza assistenza legale;
  2. dal Pubblico Ministero (Procura della Repubblica) che riceve le segnalazioni dei servizi socio-assistenziali e sanitari e (solo nel caso della Procura di Torino, anche dei privati).