Lavori di pubblica utilità
Che cosa è
Il "Lavoro di Pubblica Utilità" costituisce una misura penale che sostituisce il carcere o la pena pecuniaria per reati di piccola entità, generalmente legati al codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti -artt.186-187 del Codice della Strada-) o di competenza del giudice di pace (art. 54 del D. Lgs. 274/2000,). In alcuni casi previsti dalla legge, può anche costituire una sanzione accessoria o essere irrogata nei casi di sospensione condizionale della pena (art. 165 Codice Penale).
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato. L'attività viene svolta nell'ambito del territorio in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, il ragguaglio è effettuato secondo il seguente criterio: un giorno di lavoro di pubblica utilità (che consiste nella prestazione anche non continuativa di 2 ore di lavoro) per ogni giorno di pena detentiva e un giorno di lavoro per ogni 250 € di pena pecuniaria.
Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l'attività lavorativa non retribuita assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati.
Come vi si accede
La misura sostitutiva viene disposta dal giudice su richiesta dell'imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 del codice di procedura penale (patteggiamento).
Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l'ente o l'amministrazione dove deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata.
Dove viene svolto
L'attività di lavoro non retribuita viene svolta presso gli enti pubblici territoriali e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del tribunale, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa. L'elenco degli enti convenzionati è affisso presso le cancellerie di ogni Tribunale. Ciascun Tribunale segue procedure proprie e per maggiori delucidazioni si rimanda alla sezione specifica Procedure tribunali.
Lavori di Pubblica Utilità presso la Città Metropolitana di Torino
La Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino nei rapporti in essere previsti dalla Convenzione sottoscritta con il Tribunale di Torino per la messa a disposizione di n. 3 posti di Lavoro di Pubblica Utilità presso uffici e servizi della Città metropolitana.
Per richiedere di svolgere il progetto di Messa alla prova o lavori di Pubblica utilità presso la nostra sede, è necessario compilare il seguente form online: https://cittametropolitanatorino-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=CMTO14
Per informazioni contattare Giulia Gullace scrivendo a giulia.gullace@cittametropolitana.torino.it (Non si accettano candidature richieste via email)
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