Minori e famiglie in separazione

Minori e famiglie in separazione

Il Tribunale Ordinario di Torino, presso l'URP -Sportello per il Cittadino
Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Piano Terra - Ingresso 1 - Stanza 01620
Nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
fornisce istruzioni per la separazione consensuale con figli minori
visionabili al seguente link
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/43922
Informazioni telefoniche: 011/432 9039 - 011/432 7970
email: urp.tribunale.torino@giustizia.it

Il 19 novembre 2018 con un Protocollo di intesa siglato tra il Tribunale Ordinario e la Città Metropolitana di Torino
Protocollo (PDF 300KB)
è stato inaugurato uno SPORTELLO INFORMATIVO per i genitori e figli/e che vivono la separazione.
VIDEO Mediazione familiare : uno sportello presso il Tribunale di Torino
Video sullo Sportello Mediazione

LO SPORTELLO MEDIAZIONE FAMILIARE
opera all'interno dell'URP-Sportello del cittadino per promuovere un utilizzo consapevole ed informato degli interventi extragiudiziali per le famiglie che vivono la separazione in sinergia con i mediatori familiari ed i conduttori di gruppi di parola che lavorano nei CENTRI PER LE FAMIGLIE. L'accesso è volontario e gratuito su appuntamento.
Orario di apertura Lunedì dalle 9.00 alle 12.30


per informazioni: sportello.mediazione.tribunale.torino@giustizia.it

 

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L'ampiezza e la complessità dei rapidi mutamenti che contraddistinguono le famiglie contemporanee ha posto, e continua a porre, la questione di trovare nuovi modi e strumenti di prevenzione primaria e cura dei legami familiari, soprattutto quando l'intensità del conflitto finisce per rivelarsi ben più destabilizzante della separazione stessa.

Nel cercare di accogliere bisogni sempre più diversificati e complessi, hanno preso forma e si sono strutturati specifici ambiti di intervento. Si tratta di possibili argini e sponde ai tumultuosi passaggi che accompagnano le trasformazioni familiari. Nel panorama dei sostegni alla transizione separativa si è inizialmente affermata la Mediazione familiare , diffusasi in Piemonte intorno alla fine degli anni Novanta*, che si pone l'obiettivo di incoraggiare il dialogo e la cooperazione tra genitori in separazione offrendo un intervento extragiudiziale, riservato e confidenziale.

Quasi in contemporanea hanno preso avvio le prime esperienze dei Luoghi per il diritto di visita e di relazione (c.d. "Luoghi Neutri"), con l'intento di affrontare il problema della rottura o dell'affievolirsi dei rapporti tra figlio e genitore non più convivente a seguito di conflittualità separative. È ben evidente che oggi la Mediazione familiare incontra maggiori difficoltà ad affermarsi rispetto ai "Luoghi Neutri", nei quali sono diventati preponderanti gli invii imposti dalla Magistratura. La loro considerevole espansione è ricollegabile all'impellente necessità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per consentire il mantenimento dei rapporti del minore con i familiari, quando sono in corso procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ** . Ciò ha determinato conseguenze importanti sulla percezione di questa prassi operativa da parte dell'utenza e degli operatori stessi, distanziandola dalla Mediazione familiare.

Più recentemente si sta facendo strada la risorsa dei "Gruppi di Parola" sinergica alla Mediazione familiare, specificamente pensata per i figli di coppie divise. Un intervento in cui è sottesa l'idea di favorire una ristrutturazione delle relazioni del nucleo familiare diviso, permettendo ai figli di esprimersi su quello che vivono nella propria famiglia. Il gruppo si pone come intermediario per il mantenimento di un legame divenuto fragile e per permettere ai figli di comunicare meglio, incoraggia il dialogo e il continuum affettivo con ciascun genitore. Esperienze favorevoli in tal senso portano a ritenere che, nelle situazioni di separazione conflittuale, l'inserimento nel "Gruppo di Parola" di bambini che incontrano l'altro genitore in "Luogo Neutro" possa favorire lo sblocco degli incontri in presenza di un terzo.

A partire dalla metà degli anni Novanta la Provincia di Torino, attraverso la funzione di coordinamento, si è impegnata nell'offrire una sponda ai tumultuosi passaggi che accompagnano le trasformazioni familiari, con l'intento di prevenire o ridurre i danni arrecati ai figli da una separazione conflittuale nonché dall'affievolirsi o dalla rottura dei legami con il genitore non più convivente.

La transizione separativa, infatti, richiede capacità di adattamento, energie e risorse per fronteggiare passaggi ad alto tasso di vulnerabilità. Dalle ricerche emerge che padri e madri sono maggiormente in difficoltà nell'assumere la funzione normativa, sono più irritabili e meno coinvolti con i figli, hanno minor tempo da dedicare loro, faticano nel fornire appoggio emotivo. Difficoltà che si rivelano transitorie quando i genitori sono in grado di tollerare la fine del legame, riuscendo, da soli o opportunamente accompagnati, a gestire insieme il conflitto, sbrogliando insieme la matassa del dare e dell'avere, e a ridefinire i confini familiari, assicurando al figlio l'accesso all'altro genitore e alla sua storia relazionale

E' infatti evidente e ben documentata la correlazione positiva tra il benessere dei figli e il mantenimento dell'accesso ad entrambe le figure genitoriali (Cigoli, 1998; Emery, 1999, Kelly, 2009)

* La pratica della Mediazione familiare si è imposta in Canada e negli Stati Uniti tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso e si è diffusa in Europa fin dai primi anni Ottanta. A partire dagli anni Novanta in Inghilterra, Francia, Germania, Norvegia e in altri Stati del Nord Europa è diventata un intervento obbligatorio per le controversie relative a separazione e divorzio.

In Italia non è ancora entrata a pieno titolo nelle procedure di separazione e di divorzio. Il legislatore la cita nellaLegge 8 febbraio 2006, n. 54("Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"), recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. L'art. 155-sexies c.c. al 2° comma, recita: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli". Quindi il giudice, previo il consenso delle parti, può allentare l'iter giudiziario affinché, innanzi a esperti, i genitori si accordino per regolamentare la loro riorganizzazione post separativa.

** La dizione "responsabilità genitoriale" al posto di "potestà genitoriale" è stata introdotta a luglio del 2013 dal D.lgs. attuativo della Legge 10 dicembre 2012, n. 219("Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali").