Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera devono conseguire un'autorizzazione preventiva finalizzata alla prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico, secondo le disposizioni della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (il cosiddetto Testo Unico Ambientale).

Alcune tipologie di impianti e attività (ricomprese nella parte I dell'allegato IV alla parte Quinta) hanno emissioni in atmosfera che il Legislatore ha ritenuto scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico: gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente queste tipologie non sono sottoposti ad autorizzazione.

Attività non sottoposte ad autorizzazione di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte Quinta

  • a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
  • b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
  • c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura
  • d) Le seguenti lavorazioni tessili:
    • preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
    • nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
      1. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
      2. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
  • e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
  • f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
  • g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi
  • h) Serre
  • i) Stirerie
  • j) Laboratori fotografici
  • k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura
  • l) Autolavaggi
  • m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali
  • n) Macchine per eliografia
  • o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte
  • p) Impianti di trattamento acque, escluse le linee di trattamento fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).
  • p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti
  • q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
  • r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura
  • s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro
  • t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
  • u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
  • v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg
  • v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
  • w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
  • x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg
  • y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
  • z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali
    Categoria animale e tipologia di allevamentoN° capi
    Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Meno di 200
    Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Meno di 300
    Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Meno di 300
    Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno di 1.000
    Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Meno di 400
    Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000
    Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Meno di 25000
    Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000
    Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000
    Altro pollame Meno di 30000
    Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000
    Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 14000
    Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000
    Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 40000
    Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000
    Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250
    Struzzi Meno di 700
  • aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati
  • bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale  inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel
  • cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW
  • dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW
  • ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 1 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate
  • ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW
  • gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW
  • hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW
  • ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio
  • jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
  • kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento
  • kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera
  • kk-ter) Frantoi di materiali vegetali
  • kk-quater) Attività di stampa "3D" e stampa "ink-jet"
  • kk-quinquies) Attività di taglio incisione e marcatura laser su carta o tessuti
Per specifiche categorie di stabilimenti (ricompresi nella parte II dell'allegato IV alla parte Quinta) il Legislatore ha stabilito che le Regioni possono adottare autorizzazioni di carattere generale alle quali è possibile aderire attraverso procedure semplificate di autorizzazione. Nelle autorizzazioni di carattere generale sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di realizzazione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli nonché i requisiti della domanda di adesione all'autorizzazione.

Attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte Quinta

  • a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg
  • b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg
  • c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg
  • d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg
  • e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg
  • f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g
  • g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g
  • h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g
  • i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g
  • l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h
  • m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g
  • n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
  • o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g
  • p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g
  • q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g
  • r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g
  • s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g
  • t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g
  • u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g
  • v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g
  • v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato
  • z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g
  • aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g
  • bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g
  • cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g
  • dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg
  • ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg
  • ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 kg
  • gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg
  • hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche
  • ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg
  • ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW
  • mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso
  • nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali
    Categoria animale e tipologia di allevamentoN° capi
    Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400
    Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Da 300 a 600
    Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600
    Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Da 300 a 600
    Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Da 1.000 a 2.500
    Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Da 400 a 750
    Suini: accrescimento/ingrasso Da 1.000 a 2.000
    Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2.000 a 4.000
    Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Da 25.000 a 40.000
    Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30.000 a 40.000
    Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Da 30.000 a 40.000
    Altro pollame Da 30.000 a 40.000
    Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Da 7.000 a 40.000
    Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Da 14.000 a 40.000
    Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30.000 a 40.000
    Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Da 40.000 a 80.000
    Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Da 24.000 a 80.000
    Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500
    Struzzi 700 a 1.500
  • oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno
  • oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato

Per tutti gli altri stabilimenti che non fanno capo alle due eccezioni sopra indicate, deve essere richiesta un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attivando un procedimento autorizzativo ordinario al quale possono partecipare altri Soggetti competenti (Comune, ARPA), che può prevedere l'istituto della conferenza dei servizi e che si conclude con un atto espresso da parte dell'Autorità Competente.

La Città Metropolitana di Torino è l'autorità competente individuata dalla Regione Piemonte per la valutazione tecnica e amministrativa delle domande di autorizzazione presentate dalle imprese, per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi nonché per l'esercizio dei poteri di ordinanza previsti dal Legislatore in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative.