Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Relazione di riferimento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019 è stato pubblicato il D.M. Ambiente 15 aprile 2019 n. 95 (pdf 1,6 MB) che sostituisce il D.M. 13 novembre 2014, prot. n. 272. Per approfondimento, si riportano anche la Relazione illustrativa (pdf 298 KB) allegata al Decreto e la Sentenza del TAR del Lazio 20 novembre 2017, n. 11452 (pdf 82 KB) che abroga il D.M. 13 novembre 2014, prot. n. 272.
Verifica dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento - chiarimenti
Si riportano le risposte alle domande più frequenti emerse dal confronto con le imprese e le associazioni di categoria sulla valutazione preliminare per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 13 novembre 2014, prot. n. 272 (pdf 435 KB).
Contenuti della valutazione preliminare
Cosa regola i contenuti della valutazione preliminare della relazione di riferimento?
In Italia, i contenuti della valutazione preliminare sono indicati nell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2015.
La Commissione Europea ha pubblicato le "Linee Guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" il 6 maggio 2014, reperibili sul sito EUR-Lex oppure sul sito del Ministero dell'Ambiente.
Tempistiche di presentazione
Entro quando va presentata la valutazione preliminare?
L'articolo 29-ter, comma 1, lettera m del D.Lgs. 152/06 indica che la Relazione di Riferimento deve essere "elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione".
Per la prima applicazione dell'obbligo di presentazione della valutazione preliminare, al fine di omogeneizzare le scadenze, la Città Metropolitana di Torino (tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte nella nota del 25 febbraio 2015, prot. 13.200.50) ha predisposto la seguente calendarizzazione:
- per le Aziende che hanno la prescrizione di presentazione della valutazione preliminare già indicata nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro la data fissata nell'autorizzazione;
- per le Aziende senza una prescrizione espressa – escluse le Aziende che hanno come attività principale la gestione dei rifiuti (cod. IPPC 5.x) - secondo le tempistiche indicate nella comunicazione che è stata inviata a tutti i Gestori interessati. Tali tempistiche sono riassunte nella sottostante Tabella 1 (nel caso di più attività, si utilizza quella più lontana);
- per le Aziende che hanno come attività principale la gestione dei rifiuti (cod. IPPC 5.x), secondo le tempistiche indicate nella comunicazione che è stata inviata a tutti i Gestori interessati e riassunte nella sottostante Tabella 2.
Tabella 1 - Tempistiche per le Aziende senza una prescrizione espressa | |
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Categoria di attività (allegato VIII parte seconda del d.lgs. 152/06) | Scadenza presentazione valutazione preliminare |
Allevamenti (6.6) | 7 luglio 2015 |
Cartiere (6.1) | |
Industrie alimentari (6.4) | |
Fornaci per la fabbricazione di prodotti ceramici (3.5) | |
Centrali termoelettriche (1.1) | |
Industrie tessili (6.2) | 7 ottobre 2015 |
Industrie chimiche (4.x) | |
Industrie per la produzione e trasformazione dei metalli (2.x, esclusa attività 2.6) | |
Impianti per il trattamento di superfici con solventi organici (6.7) | 7 gennaio 2016 |
Impianti per il trattamento di superfici mediante processi elettrolitici o chimici (2.6) |
Tabella 2 - Tempistiche per le Aziende che hanno come attività principale la gestione dei rifiuti (categoria 5.x) | |
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Situazione amministrativa | Scadenza presentazione valutazione preliminare |
Procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013 | 7 luglio 2015 |
Procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento avviati e conclusi prima del 7 gennaio 2013 | 7 gennaio 2016 |
Procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento in itinere avviati dopo il 7 gennaio 2013 | Secondo specifica comunicazione |
Nota:
Sono riportate solamente le categorie di attività pertinenti le Autorizzazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Torino
Limiti spaziali della valutazione preliminare (dove e su cosa effettuare la valutazione?)
Su che area deve essere effettuata la valutazione?
La valutazione deve essere effettuata all'interno del perimetro dell'installazione (la Relazione di Riferimento, invece, può estendersi anche al di fuori dell'installazione). Il perimetro dell'installazione è quello preso in considerazione nell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo al Gestore.
Come considerare le aree acquisite successivamente?
Le aree acquisite succesivamente al rilascio dell'AIA e utilizzate dall'installazione vanno inserite nella valutazione preliminare (indicando la data di inizio utilizzo).
Come considerare le aree cedute successivamente?
Le aree cedute e non più utilizzate dall'installazione non vanno considerate nella valutazione preliminare, ma la valutazione deve evidenziare tali aree indicando a cosa erano adibite in precedenza e fino a che data sono state utilizzate.
Se nell'installazione svolgono l'attività più Gestori, tutti titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale?
I Gestori dell'installazione possono coordinarsi tra loro producendo un'unica valutazione preliminare per tutta l'installazione (indicando le aree di propria competenza), oppure possono redigere e presentare più elaborati separati.
Se nell'installazione svolgono attività altri Gestori, non titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale?
Se le attività svolte da altri Gestori sono state descritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (e quindi fanno parte anche formalmente dell'"installazione"), la valutazione preliminare dovrà tener conto anche di queste attività. Se le attività svolte da altri Gestori non sono comprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la valutazione preliminare dovrà arrestarsi al confine di queste attività.
Limiti temporali della valutazione preliminare (che momento considero "bianco"?)
Su quale situazione di stabilimento effettuare la valutazione preliminare, se questa è cambiata nel tempo?
La valutazione preliminare va effettuata prendendo in esame la situazione attuale. Se successivamente al rilascio dell'AIA, sono state effettuate modifiche (sia impiantistiche sia delle sostanze e miscele utilizzate), si devono descrivere le variazioni rispetto alla situazione autorizzata indicando espressamente come questo modifichi la potenzialità di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee rispetto alla situazione autorizzata.
Se nell'installazione sono presenti attività ferme, cessate o sospese, si deve tenerne conto nella valutazione preliminare?
Se queste attività sono autorizzate in AIA, devono essere considerate nella valutazione preliminare. La valutazione, infatti, deve essere fatta sulla massima quantità di sostanze e miscele pericolose utilizzabili o prodotte, e quindi deve essere considerato l'impianto operante alla massima produttività autorizzata.
Qualora il Gestore abbia provveduto a comunicare la dismissione definitiva di un'attività, questa può essere esclusa dalla valutazione.
Qualora il Gestore abbia comunicato la sospensione o cessazione temporanea di un'attività, invece, questa deve essere inserita nella valutazione. Eventualmente sarà cura del Gestore aggiornare in seguito la valutazione qualora l'attività dovesse riprendere con caratteristiche diverse da quelle autorizzate (a mezzo di comunicazione di modifica).
Alcuni esempi di modifiche all'installazione e di come tenerne conto
- Riorganizzazione degli stoccaggi di sostanze pericolose, con il passaggio da IBC a serbatoi fissi (già esistenti o appositamente installati) - modifica art. 29-nonies non comunicata:
Si valutano gli stoccaggi attuali. Nella valutazione preliminare si indicano dove erano stoccate in precedenza le sostanze e fino a che data. - Sostituzione dell'impianto A1 con uno più moderno (impianto A2), con l'abbandono definitivo di alcune sostanze pericolose e la riduzione dell'utilizzo di altre - modifica comunicata e valutata non sostanziale:
Si valuta l'impianto nuovo A2. Si indicano le sostanze non più utilizzate e le attuali quantità di quelle ridotte. - Richiesta di sospensione temporanea per l'impianto B attualmente non utilizzato, ma che si pensa di riattivare in futuro - modifica comunicata:
L'impianto B va valutato, in quanto autorizzato, alla sua massima capacità produttiva (utilizzando i dati forniti nell'iter autorizzativo). - Dismissione definitiva dell'impianto C (fermato e smantellato) - modifica comunicata o eventualmente non comunicata:
L'impianto C non va più considerato. Nella valutazione si indicano quali sostanze pericolose erano utilizzate, dove erano stoccate e fino a che data sono state utilizzate.
Sostanze e miscele oggetto della valutazione (quali sostanze?)
Di quali sostanze e miscele si deve tener conto nella valutazione preliminare?
Il Decreto 272 indica che la valutazione deve essere fatta sulle sostanze utilizzate, prodotte e rilasciate dall'installazione.
Sostanze utilizzate:
Per le materie prime e ausiliarie, il riferimento deve essere l'ultima "Scheda F – Sostanze/Miscele e materie prime utilizzate" presentata (prima AIA, rinnovo, riesame, modifica sostanziale o altre modifiche a cui è stata allegata la Scheda F completa). Qualora, dall'ultima Scheda F presentata, ci siano state variazioni, si deve tenerne conto, descrivendo le variazioni rispetto alla situazione autorizzata e indicando espressamente come questo modifichi la potenzialità di inquinamento.
Sostanze prodotte:
Per le aziende che producono sostanze e miscele pericolose, si deve fare riferimento o alla descrizione del ciclo produttivo, o ad informazioni simili a quelle richieste per la Scheda F (è in predisposizione, e sarà pubblicata sul sito internet, una nuova scheda F che terrà conto anche delle sostanze prodotte).
Cosa fare se una sostanza presenta più indicazioni di pericolo che rientrano in più classi della tabella dell'Allegato 1 al DM 272?
Esempio: gasolio per autotrazione utilizzato dall'installazione per 90 litri/anno (gruppo elettrogeno).
Il quantitativo annuo di sostanza utilizzata va sommato a tutte le classi in cui rientra, e se ne terrà conto per l'eventuale superamento delle rispettive soglie:
Classe | Indicazione di pericolo (regolamento CE n. 1272/2008) | Soglia [kg/anno] o [dm3/anno] |
---|---|---|
1 | H350, H350(i), H351, H340, H341 | = 10 |
2 | H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57 |
= 100 |
3 | H301, H311, H331, H370, H371, H372 | = 1000 |
4 | H302, H312, H332, H412, H413 R58 |
= 10000 |
Legenda:
1 - Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
2 - Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
3 - Sostanze tossiche per l'uomo
4 - Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente
Indicazioni di pericolo:
H226: Liquido e vapori infiammabili
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315: Provoca irritazione cutanea
H332: Nocivo se inalato
H351: Sospettato di provocare il cancro
H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'intero quantitativo annuo (90 litri/anno) è da sommare nelle seguenti classi:
Classe 1 per H351: la soglia è superata anche se il gasolio è l'unica sostanza in questa classe;
Classe 2 per H304 e H411: concorre all'eventuale superamento della soglia se vengono utilizzate altre sostanze in questa classe per almeno 10 litri/anno;
Classe 4 per H332: concorre all'eventuale superamento della soglia.
Quali miscele devo considerare "pericolose"?
Per la valutazione del rischio e per la quantificazione della soglia annua, vanno considerate interamente le miscele classificate pericolose come miscele. Non vanno invece considerati in modo separato i singoli componenti delle miscele, né le miscele non classificate come pericolose.
Esempio: prodotto commerciale utilizzato per 15000 kg/anno, con l'indicazione di pericolo H302.
Dalla scheda si evince che la miscela è composta da varie sostanze, di cui una contenuta in un range del 4%-5% in peso, con indicazione di pericolo H302 (per l'esempio si considera come l'unica sostanza pericolosa contenuta dalla miscela, oltre a sostanze non pericolose).
Per la valutazione del superamento della soglia, in questo caso la Classe 4 (soglia 10000 kg/anno), è da utilizzare tutto il quantitativo di miscela utilizzato, ovvero 15000 kg/anno (comportando in questo modo un superamento della soglia anche se questa fosse l'unica sostanza/miscela rientrante nella classe).
Non è corretto invece stimare il quantitativo massimo di sostanza pericolosa costituente la miscela (5% × 15000 kg/anno = 750 kg/anno) e utilizzare questo valore per l'eventuale superamento della soglia.
I rifiuti devono essere considerati?
No. I rifiuti non costituiscono una sostanza o una miscela ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (articolo 1, paragrafo 3 del Regolamento).
Sostanze e miscele oggetto della valutazione (quante sostanze?)
Come stabilire i quantitativi di sostanze e miscele utilizzate, prodotte e rilasciate dall'installazione?
La valutazione va effettuata sulla "massima quantità di sostanza" (Allegato 1, paragrafo 2 del D.M. 272) che in pratica è quella rispettiva alle attività autorizzate contenute nell'AIA.
Anche in questo caso, si deve fare riferimento alla capacità produttiva indicata nell'ultima situazione autorizzata (prima AIA, rinnovo, riesame, modifica sostanziale), oppure modificata in un successivo aggiornamento per modifica non sostanziale. Non è invece corretto utilizzare come riferimento l'anno precedente a quello di redazione della valutazione preliminare, né un "anno medio" sulla base di una serie storica.
Proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose
Sulla base delle proprietà chimico-fisiche, ci sono delle sostanze che possono essere escluse a priori?
Possono essere escluse:
- le sostanze e miscele gassose a temperatura ambiente, che non formino prodotti di degradazione solidi o liquidi a seguito del loro rilascio nell'ambiente;
- le sostanze e le miscele solide insolubili in acqua e non polverulente.
L'esclusione va comunque effettuata a seguito di una ragionata verifica della reale potenzialità di inquinamento, anche per le sostanze riportate sopra, ed è responsabilità del Gestore.
Caratteristiche geo-idrogeologiche del sito
All'interno dello schema logico della valutazione preliminare, quando vanno considerate le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito?
Il D.M. 272/2014 richiede che la valutazione geologica sia effettuata nell'ambito della valutazione preliminare, ancora prima della valutazione delle misure di gestione delle sostanze e miscele (Allegato 1, paragrafo 3 del D.M.), mentre le Linee guida europee (2014/C 136/01) rimandano questa valutazione all'ambito della Relazione di Riferimento (Fase 5: contesto ambientale).
In Italia, quindi, deve essere effettuata una valutazione geo-idrogeologica già all'interno della valutazione preliminare.
Con che grado di approfondimento deve essere effettuata la valutazione geo-idrogeologica nell'ambito della valutazione preliminare?
Devono essere presi in considerazione solamente i dati già reperibili, senza effettuare analisi strumentali specifiche. Possono essere utilizzati dati di area vasta.
Dove si possono reperire informazioni sulle caratteristiche geo-idrogeologiche del sito?
Le informazioni utili per la valutazione preliminare possono essere desunte da:
- Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);
- Elaborati ai sensi della Circolare 7LAP;
- Stratigrafie di pozzi nelle aree prossime al sito (di cui il Gestore è eventualmente titolare o a cui può avere accesso tramite il Catasto prelievi e Scarichi Idrici della Provincia di Torino;
- Carte geologiche ad accesso pubblico (ad esempio "Le acque sotterranee della pianura di Torino" pubblicato dalla Provincia di Torino oppure i dati del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte).
Individuazione e realizzazione degli interventi per ridurre la potenzialità di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee
Dall'iniziale raccolta dei dati per effettuare la valutazione preliminare emerge la necessità di realizzare con urgenza degli interventi, possono essere realizzati prima di presentare la valutazione?
Se nell'ambito della valutazione preliminare si comprova la necessità di effettuare interventi allo scopo di ridurre la potenzialità di inquinamento (inquinamento che non si è ancora verificato, ma non si ritiene il presidio attuato sufficiente), gli interventi possono essere realizzati, ma deve essere accuratamente descritto nella valutazione preliminare il percorso che ha portato alla decisione di intervenire, l'individuazione dell'intervento e la situazione finale.
Se è necessario, deve anche essere presentata specifica comunicazione di modifica (ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06).
Se viene effettuato un intervento per ridurre o eliminare la potenzialità di inquinamento di un particolare centro di pericolo prima che la valutazione preliminare sia presentata all'Autorità competente, la situazione precedente l'intervento può essere esclusa dalla valutazione preliminare?
La valutazione va fatta sulla situazione attuale, ma descrivendo tutte la variazioni intervenute dall'ultima autorizzazione rilasciata.
L'effettuazione di interventi atti a ridurre o eliminare la potenzialità di inquinamento di un particolare centro di pericolo nell'ambito della valutazione preliminare, esonera dall'eventuale redazione della Relazione di Riferimento?
No, qualora il Gestore ritenga di dover urgentemente porre in atto rimedi per ridurre la potenzialità di inquinamento, questi possono essere realizzati, ma nelle more della validazione sull'efficacia di tali interventi da parte dell'Autorità competente, che può richiedere approfondimenti o indicare la necessità di elaborare la Relazione di Riferimento.
Raccordo della valutazione preliminare con altri elaborati ed adempimenti
La valutazione preliminare ed il "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne" (Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006) devono essere coordinati?
I due elaborati hanno ambiti parzialmente sovrapposti (superfici dilavabili, stoccaggi a cielo aperto, aree non impermeabilizzate, sversamenti accidentali), per cui quando si effettua la predisposizione o l'aggiornamento di uno dei due elaborati, il Gestore deve valutare se è necessario un aggiornamento anche dell'altro.
Ogni volta che il Gestore deve presentare una comunicazione di modifica degli impianti ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, deve essere presentato contestualmente un aggiornamento della valutazione preliminare?
Non obbligatoriamente. L'aggiornamento della valutazione preliminare deve essere redatto se, ad avviso del Gestore o su richiesta dell'Autorità competente, le modifiche comunicate possono influire sulla potenzialità di inquinamento del suolo o delle acque sotterranee.