L'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato dall'art. 3, comma 20, D.Lgs. n. 128 del 2010, prescrive che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità individuata dalla legge regionale. In questo modo l'obbligo del patentino, in precedenza previsto solo per impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi ai sensi della Legge 615/1966, è esteso anche a quelli alimentati con combustibile gassoso.
La Regione Piemonte con l'art. 44 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 ha attribuito alle Province la competenza per il rilascio del patentino all'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, pertanto l'autorità legittimata al rilascio del suddetto patentino è la Provincia e non più la Direzione Provinciale del Lavoro.