Rientrano nel campo di applicazione della parte V gli impianti (inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II) e le attività che producono emissioni in atmosfera.
Sono esclusi dal campo di applicazione della Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- gli impianti destinati alla difesa nazionale, le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Ai sensi dell’Art. 271, comma 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. i dispositivi che, in uno stabilimento, producono emissioni per motivi di emergenza o per motivi di sicurezza devono essere autorizzati. Non costituiscono dispositivi di emergenza o di sicurezza gli impianti aventi funzione sostitutiva, che operano nei casi in cui uno o più impianti sono soggetti a guasti o anomalie.
Non sono sottoposti ad autorizzazione
- gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente
- gli impianti di distribuzione dei carburanti, in quanto assoggettati alle pertinenti disposizioni contenute negli artt. 276 e 277 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- le emissioni degli impianti di incenerimento e coincenerimento nonché degli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, in quanto disciplinate dall’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalle relative disposizioni tecniche del D.Lgs. 11/05/2005, n. 133
- gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto tale autorizzazione sostituisce quella alle emissioni in atmosfera prevista dal titolo I della Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini sia della costruzione che dell’esercizio
- gli stabilimenti nel quale siano presenti esclusivamente gli impianti e le attività citati in modo non esaustivo nel seguente elenco (estratto con modifiche dall’ Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i) nei quali non si faccia utilizzo di sostanze con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61:
attività varie
- lavorazioni meccaniche dei metalli, […] con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno
- laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, […] attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole
- decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura
- lavorazioni tessili di preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre […] con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo nonché la nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione di quelli effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto di specifiche condizioni (all. IV, parte I, lett. d, della Parte quinta del D.Lgs 152/06)
- macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie
- attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione delle operazioni di acidatura e satinatura
- forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro
- stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi
- serre
- stirerie
- laboratori fotografici
- macchine per eliografia
- autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura
- autolavaggi
- silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti
- stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte
- impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi
attività alimentari
- cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie
- panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg
- trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg nonché di carne (con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg) e di pesce […] con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
- molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg
- lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg
- trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
allevamenti
- allevamenti in ambienti confinati (il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali) in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato nella rispettiva tabella di cui al punto z, Allegato IV, Parte I, alla Parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- allevamenti effettuati in ambienti non confinati
impianti di combustione e gruppi elettrogeni
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del decreto 152/06, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW nonché alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del decreto 152/06 e s.m.i. e tali procedure sono state espletate
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del decreto 152/06 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW
- impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio
- gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW
- gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW
laboratori e dispositivi mobili
- laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate […]
- dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.