Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", secondo la definizione contenuta nel D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, si intende il minore che, non avendo né cittadinanza italiana né di altri Stati dell'Unione europea e non avendo presentato domanda di asilo, si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di adulti legalmente responsabili.
La giurisprudenza (Cass. Civ n. 9199/2019) si è opportunamente espressa sottolineando che nella nozione di minore straniero non accompagnato rientra anche il minore che entra in Italia con i flussi migratori accompagnato da parenti che non hanno una rappresentanza legale dello stesso.
Ciò è la riprova che può essere considerato nella tutela del minore straniero non accompagnato anche il minore che non sia in stato di abbandono ma che, tuttavia, è entrato in Italia senza un rappresentante legale.
Alla tutela del minore straniero non accompagnato (in senso tecnico la sua rappresentanza legale nel territorio italiano) provvedono le norme del codice civile (artt. dal 343 al 389) e, da ultimo, le norme della Legge n. 47/2017 (c.d. Legge Zampa) che prevedono
- la formazione di un albo per Tutori volontari opportunamente formati a cura dei Garanti regionali all'infanzia e adolescenza (nella nostra Regione in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e con la collaborazione della Città metropolitana di Torino);
- la gestione dell'albo a cura del Tribunale per i minorenni;
- la competenza del Tribunale per i minorenni nella nomina del Tutore di un minore straniero non accompagnato.