Rumore

Domande frequenti

Quale è l'obiettivo di mitigazione acustica da raggiungere qualora si intenda realizzare una civile abitazione in un'area ricadente contemporaneamente all'interno della fascia di rispetto di un'infrastruttura lineare di trasporto ed in una classe acustica con limiti più restrittivi (una classe II, ad esempio)?

Gli obiettivi della mitigazione acustica da raggiungere sono diversificati e da applicarsi separatamente a seconda della sorgente che genera il rumore: uno è il limite stabilito per l'infrastruttura di trasporto (per quanto riguarda il rumore prodotto dalla stessa), l'altro il limite stabilito dalla classe acustica (per la parte di rumore generato dall'insieme delle altre sorgenti sonore).
(Estratto da una comunicazione della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione e Gestione Rifiuti della Regione Piemonte del 25 luglio 2006)

Nel caso appena descritto, cosa si può fare se l'obiettivo di mitigazione risulti tecnicamente ed economicamente difficile da raggiungere?

L'entità della spesa necessaria per la realizzazione delle opere di mitigazione può risultare un opportuno disincentivo alla realizzazione di unità abitative (o di altri ricettori sensibili) troppo prossime alle infrastrutture dei trasporti.
(Tratto da una comunicazione della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione e Gestione Rifiuti della Regione Piemonte del 25 luglio 2006)

Cosa si intende per modifica e revisione del Piano di Classificazione Acustica?

Per chiarezza logica e procedurale conviene definire "modifica del Piano di Classificazione Acustica" ogni variazione della suddivisione in classi del territorio comunale indipendente da variazioni degli strumenti urbanistici, mentre si definisce "revisione del Piano di Classificazione Acustica" ogni verifica ed eventuale variazione della suddivisione del territorio comunale conseguente a variazioni degli strumenti urbanistici.

La D.G.R. 11 luglio 2006, n. 30-3354 ha rettificato le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio (D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001). Da un punto di vista pratico, cosa cambia?

In realtà, le rettifiche apportate hanno lo scopo di chiarire al di là di ogni dubbio l'impossibilità di inserire "salti di classe" nell'elaborazione dei Piani di Classificazione Acustica Comunali, a meno che non sia possibile raggiungere questo risultato, in aree già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso. Il TAR Piemonte, con le sentenze n. 3966, n. 3968 e n. 3971 del 13 dicembre 2005 ha ritenuto che le espressioni utilizzate dalle linee guida regionali fossero interpretabili come una generale facoltà di deroga al divieto di contatto tra classi non contigue (ed in effetti fuori contesto la frase "è lasciata la possibilità di adiacenza" può generare questa impressione). Nelle stesse premesse della D.G.R. in oggetto la Regione ha rilevato che "in realtà non risponde alla volontà della Regione consentire più ampie deroghe rispetto ai vincoli stabiliti dalle suddetti leggi". Le rettifiche apportate quindi hanno il compito di chiarire ed evitare possibili confusioni e fraintendimenti, ma da un punto di vista pratico, si può dire che la metodologia di elaborazione dei Piani di Classificazione Acustica rimane immutata.