Rumore

Competenze delle Province

La Legge Quadro 26 Ottobre 1995, n 447 (pdf 125 KB) definisce con l'art.5 le competenze delle Province (Città metropolitane), le quali risultano essere:

Art. 5 - (Competenze delle province)
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.

In particolare si ritiene che possano rientrare tra le competenze delle Province anche le seguenti attività:

  • funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della Legge Quadro in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale, utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.).
  • promuovere eventuali campagne di misura con lo scopo di individuare l'entità e la diffusione dei rumori sul territorio e la tipologia delle sorgenti;
  • creare ed aggiornare la banca dati sul rumore dell'intero territorio provinciale in modo compatibile con il sistema informativo regionale per l'ambiente (S.I.R.A.);
  • realizzare e gestire tramite l' A.R.P.A., su tutto il territorio provinciale, gli eventuali sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico.

Anche la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52(pdf 37 KB) definisce con l'art. 4 le funzioni delle Province, le quali risultano essere:

Art. 4 - (Funzioni delle province)
1. Nell'ambito delle proprie competenze le province provvedono a:
a) garantire, avvalendosi dell'ARPA ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), il monitoraggio dell'inquinamento acustico e promuovere l'esecuzione di campagne di misura;
b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonchè di quelle delle imprese sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della provincia;
c) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;
d) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei comuni inadempienti;
e) approvare, d'intesa con i comuni interessati e nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali;
f) approvare, sentiti i comuni interessati, i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia, di cui all'articolo 14, comma 3;
g) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal piano di cui all'articolo 15.

Inoltre, tramite Legge Regionale, le Province potrebbero anche essere investite di compiti di coordinamento e supervisione delle attività svolte dai Comuni in materia di pianificazione e tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.