Risorse idriche

Regolamento acque meteoriche

Nell'ambito della tutela delle risorse idriche la Regione Piemonte, in attuazione delle Legge Regionale n. 61/2000, ha emanato il Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 (word 64 KB) recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)" successivamente modificato ed integrato dal Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 02/08/2006.
Tale Regolamento rappresenta la prima attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e disciplina:

  1. lo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
  2. l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
  3. le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedute di valutazione di impatto ambientale;
  4. le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

I TITOLARI DELLE SEGUENTI ATTIVITA':
  1. le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC);
  2. gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti (L.R. 31/05/2004 e relative deliberazioni attuative);
  3. gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della vigente normativa;
  4. i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
  5. i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
  6. le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali (vedasi al momento l'articolo 24 delle Norme di attuazione del vigente PTR)

Il Piano di prevenzione e di gestione dovrà essere redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento ed alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio e dovrà seguire le indicazioni contenute nell'Allegato A alla D.P.G.R. n. 1/R e includere la documentazione in esso indicata. La rappresentazione grafica e la relazione tecnica potranno essere redatte in modo sintetico per gli insediamenti di modesta incidenza, mentre dovranno essere più ampiamente approfondite, anche con più elaborati, per gli insediamenti di elevata incidenza in termini di dimensione e d'impatto ambientale; in ogni caso dovranno essere inserite tutte le informazioni richieste dall'Allegato A.

Particolare attenzione va posta alla redazione del disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione che deve essere sempre ed appositamente redatto anche nei casi in cui non sia previsto alcun intervento strutturale, considerato che l'accertata inosservanza al medesimo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

AUTORITA' COMPETENTE

Per l'approvazione del piano di prevenzione e gestione, poiché il regolamento fa un riferimento generico all'autorità competente al controllo degli scarichi, occorre far riferimento alle disposizioni vigenti in materia (LL.RR. 48/93 e 44/2000 e s.m.i.).
In estrema sintesi il riparto delle competenze in merito all'approvazione del suddetto piano è del Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel caso di immissione in rete fognaria, mentre è quello indicato nella seguente tabella in caso di immissione in recettore diverso dalla pubblica fognatura.

Attività

Autorità competente

a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Città metropolitana di Torino

b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante:

 

  - qualora si tratti di un'attività esclusivamente commerciale

Comune

 - nei restanti casi

Città metropolitana di Torino

c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a)

Città metropolitana di Torino

d) i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della vigente normativa non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a)

Comune

e) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso

Città metropolitana di Torino

f) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a

Città metropolitana di Torino

g) le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali

Città metropolitana di Torino

Per i contenuti minimi del piano di prevenzione e gestione si rimanda all'Allegato A del citato regolamento N. 1/R così come modificato dal D.P.G.R. n. 7/R.

Le domande, per le quali è competente la Città metropolitana di Torino, dovranno essere presentate secondo la modulistica predisposta (word 23 KB) e trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) allo SUAP competente per territorio, ai sensi del D.P.R. 160/2010.