Ai sensi dell' art. 123 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), il titolare dell'impresa individuale o i legali rappresentanti della società, devono:
- avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
- aver compiuto gli anni ventuno
- risultare di buona condotta
- essere in possesso di adeguata capacità finanziaria
- possedere un diploma di istruzione di secondo grado
- possedere l'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida con almeno una esperienza biennale maturata negli ultimi 5 anni
Il requisito della esclusività di cui al primo punto è inteso nel senso che il titolare deve dedicarsi all'esercizio di una sola autoscuola, senza implicare che nell'ambito della autoscuola non possano svolgersi anche le attività di studio di consulenza automobilistica o di scuola nautica (parere Consiglio di Stato n. 04514 del 07/12/2011). Secondo recenti pareri del Ministero dei Trasporti (prott. n. 19932 del 02/09/2015 e n. 3483 del 14/02/2018) la normativa vigente non vieta espressamente al titolare di autoscuola di svolgere attività di docenza in qualità di insegnante/istruttore presso altra scuola guida. Inoltre si precisa che non sussistono motivi ostativi per un dipendente di un Ente pubblico o privato, di assumere la titolarità di un'autoscuola. In tal caso è richiesto nulla osta dell'Ente pubblico o privato.
Il requisito della buona condotta è essenziale per poter esercitare l'attività di autoscuola ed avere la titolarità della stessa (art. 123, comma 5, del Codice della Strada) e si concretizza nel possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120, comma 1, per il rilascio della patente di guida. Tali requisiti sono richiesti anche per poter ottenere l'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida (articoli 1 e 6 del D.M. n. 17/2011) e conseguentemente per poter essere autorizzati ad esercitare le attività di insegnante e/o di istruttore presso una autoscuola. Inoltre i suddetti requisiti devono essere sempre permanenti.
Il requisito dell'idoneità tecnica con almeno una esperienza biennale di cui all'ultimo punto sopra elencato si perfeziona con l'esercizio effettivo, negli ultimi cinque anni, di ciascuna mansione per almeno due anni, ovvero 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di insegnante di teoria e 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di istruttore di guida
- 05_Modello_Verifica_esperienza_biennale (pdf 92 KB)
Non è possibile cumulare i periodi di tempo di esercizio di una mansione con quelli dell'altra mansione per il raggiungimento dei due anni di esperienza.
L'esercizio effettivo deve essere provato con presentazione dei giustificativi dei rapporti di lavoro e di collaborazione (comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego, contratto di collaborazione, fatture di collaborazione,…).
Ai sensi dell'art. 335, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 per le società di capitali i suddetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere in capo alla società.
Per le società di persone, invece, i requisiti prescritti devono essere posseduti da tutti i soci amministratori o soci accomandatari.
Ai sensi dell'art. 123, comma 9 bis, del Codice della Strada, in caso di revoca dell'esercizio dell'autoscuola per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi 5 anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
Nomina sostituto temporaneo del titolare
In caso di impedimento del titolare/legale rappresentante, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola mediante comunicazione all'Ufficio della nomina di un sostituto che sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il titolare di autoscuola, ai sensi dell'art. 123 co. 5 del Codice della Strada.
Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2023