Autoscuole

Centri di istruzione automobilistica

Il Centro di istruzione automobilistica costituito da due o più autoscuole, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 317/1995, è riconosciuto dalla Città metropolitana o dalla Provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.

Al fine di tale riconoscimento, il legale rappresentante del consorzio presenta apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) redatta sul modello predisposto dall'Ufficio autoscuole 18_SCIA_Centro_di_istruzione_automobilistica (pdf 120 KB) contenente:

  • la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
  • le generalità del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 285/1992, fatta eccezione per la capacità finanziaria;
  • le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso;
  • qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
  • l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
  • il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica.

Ai sensi dell'art. 7, co. 8, del D.M. n. 317/1995, ai Centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine è redatto apposito registro conforme all'art. 13, co. 2, del Decreto medesimo. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al Centro.


Veicoli utili per le esercitazioni di guida

I Centri di istruzione automobilistica devono avere in dotazione veicoli utili al conseguimento delle patenti di cui all'art. 6 del D.M. n. 317/1995.
Per i veicoli in dotazione, i Centri di istruzione ottemperano all'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'art. 193 del Codice della strada e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.

Ai sensi dell'art. 7 bis, co. 8, del D.M. 317/95, in caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a 30 giorni (prorogabile sulla base di motivate e documentate esigenze), previa comunicazione all'Ufficio autoscuole, mediante compilazione del modello 19_Comunicazione_uso_provvisorio_veicolo (pdf 100 KB).

Se i centri di istruzione automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da:

  1. allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate;
  2. altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne consentano la disponibilità.