Autoscuole

Cessione dell'attività

In caso di cessione dell'attività di autoscuola, il soggetto che acquista (cessionario) l'attività deve comunicare tempestivamente all’Ufficio autoscuole l'avvenuta cessione di azienda mediante compilazione di apposito modello.

Contestualmente alla comunicazione della cessione deve essere presentata, dal soggetto che cessa (cedente), la comunicazione di cessazione attività,mediante compilazione di apposito modello.

Si fa presente che il soggetto che acquista l’attività dovrà provvedere ad effettuare i lavori necessari a rendere i locali idonei in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 3 D.M. n. 317/1995), tranne il caso in cui l’attività di autoscuola oggetto di cessione sia stata autorizzata anteriormente alla data del 15/08/1995, ipotesi in cui i suddetti requisiti non vengono applicati.