I locali dell'autoscuola e dei Centri di istruzione automobilistica, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 317/1995, comprendono almeno:
- un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto sopra indicato;
- un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
- servizi igienici composti da bagno e anti-bagno illuminati e areati.
L'altezza minima di tali locali devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
Inoltre i locali devono essere provvisti dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune ovvero, nel caso in cui il regolamento comunale non preveda il rilascio dell'autorizzazione, del parere igienico-sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente.
Nel caso in cui non sia previsto il rilascio di alcuna certificazione né da parte del Comune né da parte della A.S.L., occorre l'attestazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'altezza minima dei locali e degli ambienti (aula di teoria e servizi igienici) a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola ed ai criteri di cui all'art. 3 del D.M. n. 317/1995.
I suddetti requisiti vengono verificati dai funzionari dell'Ufficio autoscuole mediante sopralluogo.
Qualora l'autoscuola svolga anche attività di studio di consulenza automobilistica, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza e quelli destinati all'attività di autoscuola possono avere in comune l'ingresso e l'ufficio di segreteria che, in questo caso, dovrà avere una superficie di almeno mq. 20.
I criteri di cui sopra non sono richiesti per le autoscuole che subentrino in locali autorizzati anteriormente alla data del 15/08/1995, in conformità all'art. 3, co. 3, del D.M. n. 317/1995.
In caso di modifica dei locali è necessario presentare comunicazione all'Ufficio mediante compilazione dell'apposito modello 14_Comunicazione_modifica_locali_autoscuola (pdf 101 KB)