Il subaffidamento è disciplinato dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
È considerato SUBAFFIDAMENTO:
SE
Con specifico riferimento alla distinzione tra subappalto e subfornitura, la giurisprudenza ha elaborato un criterio, riferito alla “trasformazione soggettiva del bene fornito”, in ragione del quale:
Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in una entità diversa.
Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.
Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.
La società o l'impresa individuale che richiede il sub affidamento ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione nella quale occorre indicare il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del subcontratto.
Detta comunicazione deve contemplare, in presenza delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 119, la richiesta della corresponsione diretta da parte della Stazione appaltante del pagamento relativo alle prestazioni oggetto di subcontratto.
A tale proposito si richiama il comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 che estende anche ai titolare di sub-contratti non costituenti subappalto la corresponsione diretta dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei seguenti casi:
Alla comunicazione deve essere allegata la comunicazione dati C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010.
La comunicazione di subaffidamento non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte della Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che la prestazione da espletare sia soggetta alla disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.
A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento (odt 17 KB).
Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.
Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2024