COME COMUNICARE IL SUBAFFIDAMENTO (DECRETO LEGISLATIVO 36/2023)
Il subaffidamento è disciplinato dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".
È considerato SUBAFFIDAMENTO:
SE
Con specifico riferimento alla distinzione tra subappalto e subfornitura, la giurisprudenza ha elaborato un criterio, riferito alla "trasformazione soggettiva del bene fornito", in ragione del quale:
Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in una entità diversa.
Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.
Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.
La società o l'impresa individuale che richiede il sub affidamento ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione nella quale occorre indicare:
Nella comunicazione devono essere richiamati i seguenti articoli del contratto di subaffidamento:
A tale proposito si richiama il comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 che estende anche ai titolare di sub-contratti non costituenti subappalto la corresponsione diretta dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei seguenti casi:
Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore è tenuto ad allegare quanto segue:
Patente a punti - Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 2 marzo 2024, n. 19, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
La comunicazione di subaffidamento non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte della Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che la prestazione da espletare sia soggetta alla disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.
A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento (odt 34 KB).
Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2025