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COME COMUNICARE IL SUBAFFIDAMENTO (DECRETO LEGISLATIVO 36/2023)

COME COMUNICARE IL SUBAFFIDAMENTO (DECRETO LEGISLATIVO 36/2023)

Informazioni generali sul subaffidamento

Il subaffidamento è disciplinato dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

È considerato SUBAFFIDAMENTO:

  • la fornitura senza prestazione di manodopera;
  • la fornitura con posa in opera;
  • i noli a caldo

SE

  • Importo subcontratto è < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  • Importo subcontratto < 100.000,00 Euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  • Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;
  • Importo subcontratto > 100.000,00, Euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.

Criterio per l'individuazione della specifica tipologia di subcontratto (subappalto o subaffidamento)

Con specifico riferimento alla distinzione tra subappalto e subfornitura, la giurisprudenza ha elaborato un criterio, riferito alla "trasformazione soggettiva del bene fornito", in ragione del quale:

  • ricorrerà la fattispecie del subappalto ogniqualvolta il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere o, in altri termini, quando il materiale fornito diviene bene, in senso giuridico, all'interno del cantiere, con una posa consistente nella incorporazione nell'opera mediante macchinari e operai specializzati (es. posa del tappetino bituminoso);
  • si avrà invece fornitura e posa in opera nelle ipotesi in cui il materiale fornito entra già in cantiere come un bene finito (es. bene prodotto in serie), avente una specifica destinazione d'uso, e pronto per essere ivi lavorato con prestazioni del tutto accessorie e strumentali (quali, ad esempio, il montaggio, l'assemblaggio, l'incollatura, la bullonatura) che non modificano in alcun modo il bene e la sua destinazione d'uso, ma sono dirette a consentirne l'utilizzo; è inoltre un elemento di valutazione il presupposto che l'incorporazione nell'opera non necessiti di lavorazioni strutturali/significative sull'opera stessa.

Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in una entità diversa.

Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.

Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.

Elenco dei documenti da presentare

La società o l'impresa individuale che richiede il sub affidamento ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione nella quale occorre indicare:

  • il nome del sub-contraente;
  • l'oggetto del sub-contratto;
  • l'importo del subcontratto;

Nella comunicazione devono essere richiamati i seguenti articoli del contratto di subaffidamento:

  • l'articolo che contempla la clausola di revisione prezzi relativa alle prestazioni oggetto di sub contratto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
  • (eventuale) l'articolo che prevede la corresponsione diretta da parte della Stazione appaltante dell'importo dovuto per la prestazione eseguita nei confronti del subaffidatario, in quanto microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 119, comma 11. A tal fine il titolare di sub-contratto sarà soggetto ai controlli di legge.

A tale proposito si richiama il comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 che estende anche ai titolare di sub-contratti non costituenti subappalto la corresponsione diretta dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei seguenti casi:

  • quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa;
  • in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  • su richiesta del subcontraente e se la natura della prestazione lo consente.

Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore è tenuto ad allegare quanto segue:

  • Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 36, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
  • Dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
  • Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.

Patente a punti - Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 2 marzo 2024, n. 19, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

La comunicazione di subaffidamento non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte della Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che la prestazione da espletare sia soggetta alla disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.

A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento (odt 34 KB).

Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.


Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2025