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Cittàmetropolitana di Torino

COME RICHIEDERE IL SUBAPPALTO

Decreto Legislativo 36/2023

Informazioni generali sul subappalto, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Le condizioni di accesso al subappalto, nel D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., sono disciplinate dall'art. 119, rubricato "Subappalto".

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore può essere autorizzato dalla Stazione appaltante di affidare in subappalto, ad operatori qualificati, parte delle prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Sono comunque assimilati al subappalto tutti i subcontratti (forniture con posa in opera e noli a caldo) aventi ad oggetto prestazioni di importo superiore al 2% del contratto o superiore ad Euro 100.000,00 e che prevedono un'incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

Elemento imprescindibile per subappaltare parte delle prestazioni/lavorazioni è l'autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

L'entità complessiva delle lavorazioni subappaltabili è indicata nel bando di gara con riferimento a ciascuna delle categorie di lavorazioni in cui è suddiviso l'appalto. Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 citato, è comunque vietata la cessione in subappalto di una quota superiore al 50% delle lavorazioni afferenti la categoria prevalente.

Ai sensi del dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, "I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.


Iter autorizzativo

L'appaltatore è tenuto a richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. L'istanza di autorizzazione può essere formulata utilizzando il modello predisposto dalla Città metropolitana.

L'affidatario deve acquisire una nuova autorizzazione integrativa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni nel corso dell'esecuzione e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore, in relazione alla prestazione subappaltata.

In tale caso è necessario presentare una ulteriore istanza di subappalto, in bollo, alla quale farà seguito un provvedimento autorizzazione al subappalto.


Elenco dei documenti da presentare

La società o l'impresa individuale che chiede l'autorizzazione al subappalto deve presentare all'Amministrazione apposita istanza in carta legale (marca da bollo € 16,00) nella quale occorre indicare l'oggetto e l'importo del subappalto.

All'istanza di autorizzazione (pdf 96 KB) andrà allegato quanto segue:

  • Originale in carta libera del contratto di subappalto stipulato tra l'Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, da produrre almeno venti giorni prima della data di inizio delle lavorazioni in subappalto, datato e sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo. Analogamente, in caso di consorzio, è quest'ultimo che deve sottoscrivere il contratto, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata esecutrice dei lavori.

Il contratto dovrà contemplare:

  • l'importo complessivo di subappalto, con indicazione espressa dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
  • termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA, ovvero indicazione che, trattandosi di micro o piccola impresa, la S.A. procederà al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
  • le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione, se necessario, della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, specificando le relative categorie generali, specialistiche o superspecialistiche di appartenenza (come da DM 248/2016) e indicando, per ciascuna categoria, l'importo e l'incidenza della mano d'opera;
  • i prezzi unitari a corpo e a misura utilizzati per la quantificazione dell'importo del subappalto dando atto che gli stessi sono stati estrapolati dalle voci dell'elenco prezzi del contratto principale, evidenziando il ribasso applicato per il subappalto;
  • i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione senza applicazione di alcun ribasso;
  • gli ulteriori costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per l'eliminazione o, quanto meno, per la massima possibile riduzione, dei rischi interferenziali;
  • l'espresso impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
  • il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle coaratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi in di cui all'art. 11, comma 2 bis (prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis (contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) , ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2 bis (art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 modificato dal D.lgs. n. 209/2024);
  • le modalità di pagamento dei compensi del subappalto dando atto che, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 11 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, l'amministrazione committente provvederà, in occasione della liquidazione dei SAL del contratto principale, al pagamento diretto al subappaltatore della quota maturata, previa acquisizione della relativa fattura fiscale, emessa da quest'ultimo ed intestata all'appaltatore, a copertura dell'importo da pagare;
  • l'impresa subappaltatrice (MPI) può rinunciare al beneficio del pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione appaltante a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto;
  • clausola di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
  • clausola nella quale l'appaltatore prende atto, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ed infine clausola nella quale l'appaltatore prende atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati in ragione dell'esecuzione del contratto di subappalto con la precisazione che tale solidarietà non opera in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119, lettere a) e c), continuando pertanto ad operare nel caso in cui il pagamento diretto derivi dall'inadempimento dell'appaltatore;
  • clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
  • la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (si veda la nota (1), relativa agli esempi di clausole che possono essere inserite nel contatto), nonché l'indicazione del c/c dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti al subappaltatore (vedi nota (2) );

1) NOTA 1 - Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (…)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Città metropolitana di Torino, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Città metropolitana di Torino.


2) NOTA 2 - Clausole che debbono essere presenti nel contratto di subappalto (anche in forma equivalente a quanto qui indicato):

Art. (…)

(Comunicazione del C/C dedicato)

"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della l. 136/2010 il subappaltatore utilizza il seguente conto corrente bancario / postale:

Banca …………, ABI …………, Filiale di …………, CAB …………, C/c n. …………, IBAN …………,

su cui vengono registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa secondo quanto previsto dalla norma citata.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti :

COGNOME E NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE

....... ........... .........

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto."

 

  • Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni da subappaltare (3):
    • certificato di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore, anche per estrtto, anche in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 nella quale sia riportato il contenuto del suddetto certificato;
    • in caso di subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00 il subappaltatore deve possedere il certificato rilasciato da SOA accreditata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione con riferimento alla categoria e classifica adeguate alle lavoraizoni subappaltate;
    • per i subappalti di importo pari o inferiore ad Euro 150.000,00, qualora il subappaltatore non sia in possesso dell'attestazione SOA, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023, relativi a:
    • esecuzione nell'ultimo quinquennio di lavori per un importo corrispondente e di analoga tipologia a quella oggetto di subappalto. Detto requisito può essere dimostrato come segue:
      1. per i lavori commissionati da PA, mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, che riporti dei dati essenziali dei certificati di esecuzione lavori rilasciati dai committenti pubblici;
      2. per i lavori commissionati da privati, mediante la trasmissione delle fatture e, se del caso, del contratto di appalto cui sono riferite.
    • Tutta la documentazione deve essere corredata da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa individuale, che attesti la conformità di quanto prodotto all'originale.
      Nel caso in cui si subappaltino lavori sui beni del patrimonio culturale, riconducibili alle seguenti categorie :
      - OG2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
      - OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale
      - OS2-B: beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio
      - OS25: scavi archeologici
      l'impresa deve, altresì, presentare l'attestato di buon esito dei lavori eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori;
    • costo complessivo sostenuto nell'ultimo quinquennio per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo del subappalto da dimostrarsi mediante trasmissione dello stralcio del bilancio riferito alla spesa per il personale, corredato dalla relativa nota di deposito, per i soggetti tenuti a tale adempimento, mentre per gli altri soggetti (imprese individuali), mediante deposito del modello unico;
    • adeguata attrezzatura tecnica destinata all'esecuzione dei lavori, nella effettiva disponibilità del subappaltatore;
  • Documentazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (3):
    • dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dall'Ente (odt 79 KB)
  • Dichiarazione relativa alla composizione societaria (pdf 134 KB)
    Solo per società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e società consortili. Redatta in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società (socio accomandatario per le sapa) , con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo.
  • Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari. La presente dichiarazione deve essere inviata qualora nel contratto di subappalto non siano stati indicati gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. (si veda la nota (2) ). La stessa deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo.

Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.

  • Patente a punti - Ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 2 marzo 2024, n. 19, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
  • Dichiarazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del cc da formularsi a cura di appaltatore e subappaltatore con riferimento ai relativi rapporti (la dichiarazione dell'appaltatore è contenuto nel modello di istanza). Nel caso in cui l'appaltatore sia costituito da imprese riunite o consorziate, la suddetta dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti.
  • Dichiarazione sostitutiva in merito all'individuazione del Titolare effettivo (pdf 170 KB), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022. Detta dichiarazione deve essere resa dai titolari effettivi di società di capitali (S.p.A - società per azioni, S.a.p.a. società in accomandita per azioni, S.r.l. società a responsabilità limitata, S.r.l.s. società a responsabilità limitata semplificata), esclusivamente nell'ambito degli appalti PNRR.
  • Dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa principale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), relativa alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore così come indicato dall'allegato ALLEGATO XVII (Idoneità tecnico professionale) del D.Lgs.81/08 così come modificato ed aggiornato dal D. Lgs. 106/09
    • in caso di appalto di lavori:
      • copia del piano di sicurezza di cui al d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 del subappaltatore
      • dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa principale ai sensi dell'art. 97 e dell'art. 101 D. Lgs. 81/08 e smi relativa alle verifiche di congruenza del P.O.S. del subappaltatore con il P.OS. dell'impresa principale e con il P.S.C.
    • in caso di appalto di servizi:
      • DVR del subappaltatore
      • DUVRI controfirmato dal subappaltatore

3) NOTA 3 - Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante verifica la dichiarazione attestante la qualificazione e l'assenza di cause di esclusione nei confronti del subappaltatore tramite la Banca dati nazionale, di cui all'art. 23.

I controlli circa il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore saranno effettuati mediante accesso al fascicolo virtuale dellìoperatore economico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti.

Nelle more della completa interoperabilità delle banche dati, la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale si svolge con le modalità attualmente vigenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.


Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2025