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COME COMUNICARE IL SUBAFFIDAMENTO (DECRETO LEGISLATIVO 50/2016)

Informazioni generali sul subaffidamento

Il subaffidamento è disciplinato dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

È considerato SUBAFFIDAMENTO:

  • la fornitura senza prestazione di manodopera;
  • la fornitura con posa in opera;
  • i noli a caldo

SE

  1. Importo subcontratto è < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  2. Importo subcontratto < 100.000,00 Euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  3. Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;
  4. Importo subcontratto > 100.000,00, Euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.

Criterio per l'individuazione della specifica tipologia di subcontratto (subappalto o subaffidamento)

Con specifico riferimento alla distinzione tra subappalto e subfornitura, la giurisprudenza ha elaborato un criterio, riferito alla “trasformazione soggettiva del bene fornito”, in ragione del quale:

  • ricorrerà la fattispecie del subappalto ogniqualvolta il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere o, in altri termini, quando il materiale fornito diviene bene, in senso giuridico, all'interno del cantiere, con una posa consistente nella incorporazione nell'opera mediante macchinari e operai specializzati (es. posa del tappetino bituminoso);
  • si avrà invece fornitura e posa in opera nelle ipotesi in cui il materiale fornito entra già in cantiere come un bene finito (es. bene prodotto in serie), avente una specifica destinazione d'uso, e pronto per essere ivi lavorato con prestazioni del tutto accessorie e strumentali (quali, ad esempio, il montaggio, l'assemblaggio, l'incollatura, la bullonatura) che non modificano in alcun modo il bene e la sua destinazione d'uso, ma sono dirette a consentirne l'utilizzo; è inoltre un elemento di valutazione il presupposto che l'incorporazione nell'opera non necessiti di lavorazioni strutturali/significative sull'opera stessa.

Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in una entità diversa.

Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.

Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.


Elenco dei documenti da presentare

La società o l'impresa individuale che richiede il sub affidamento ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione nella quale occorre indicare il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del subcontratto.

Alla comunicazione deve essere allegata:

  • Copia del subcontratto, anche per estratto, contenente la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.i.;
  • Comunicazione dati C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto).

PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CHE RICADONO NEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.:

Ai sensi dell'art. 90 c. 9, nonché dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si richiede :

  1. Se il cantiere principale ha un'entità presunta superiore ai 200 uomini-giorno
    1. Nel caso di imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata:
      • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
      • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
      • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
      • Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo, con estremi delle denunce INPS, INAIL e alle casse edili (ove previsto), nonché una dichiarazione relativa al CCNLL (specificando il codice CNEL)
    2. Nel caso di lavoratori autonomi:
      • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
      • Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
      • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
      • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
  2. Se il cantiere principale ha un'entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:
    • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
    • autocertificazione in ordine ai requisiti dell'All. XVII al DLgs 81/2008 e s.m.i. e CCNLL (specificando il codice CNEL) [NB sono esonerati dall'indicazione del CNLL i lav. Autonomi];

Ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008, si richiede:

  • per le imprese esecutrici - subaffidatarie che effettuano nolo a caldo e/o fornitura con posa – la redazione del P.O.S. di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) [NB sono esonerati i meri fornitori di materiali e attrezzature (noli a freddo), che adempiono agli obblighi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008];
  • dichiarazione del Datore di lavoro di accettazione del P.S.C. di cui all'art. 100, ai sensi dell'art. 96 comma 2, del D.lgs. 81/2008. [NB per tutti: Imprese, Lav. Autonomi, Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale]

Per l'impresa Affidataria:

  • ai sensi del l'art. 97 c. 3 lett a) adempie al coordinamento delle imprese, trasmettendo i documenti del subaffidatario, di cui agli artt. 90 c. 9 e 96 del D.lgs. 81/2008. Insieme a tali documenti fornisce al Commitente al R.U.P. e al C.S.E.:
  • il POS aggiornato con l'integrazione dell'indicazione dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, con le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, ai sensi dell'Allegato XV, p.to 3.2.1., lett. a) comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.[NB per tutti: Imprese, Lav. Autonomi, Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale],
  • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica della congruenza del P.O.S. dell'Impresa Esecutrice rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell'art. 97 comma 3 lett. b) e dell'art. 101 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; [non necessario in caso di Lavoratore Autonomo o di Mero fornitore di materiale o attrezzature (nolo a freddo)]

PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI PER I MERI FORNITORI DI MATERIALE E ATTREZZATURE E PER LE PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE SI APPLICA L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. OVVERO

In tali casi è richiesto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a):

  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato [nel caso di prestazione di natura intellettuale e da intendersi assolto con l'iscrizione all'albo di riferimento];
  • autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI CUI ALL'ART. 26 comma 3.bis, in applicazione dell'articolo dell'art. 26 comma 3, nonché dei commi 1 e 2, è richiesto inoltre:

  • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [rischi propri dell'azienda];
  • Restituzione del D.U.V.R.I. controfirmato dal subaffidatario.

Patente a punti - Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 2 marzo 2024, n. 19, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" , convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

La comunicazione di subaffidamento non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte della Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che la prestazione da espletare sia soggetta alla disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.

A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento (odt 36 KB).

Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.


Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2025