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Norme penali in materia di subappalto

Norme penali in materia di subappalto (art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646)

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e del cottimista si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta i subappalto o in cottimo. E' data alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Ne consegue che il subappalto non autorizzato non integra esso stesso una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del cod. civ., e non determina la cessazione automatica degli effetti del contratto al verificarsi dell'evento, ma sarà l'amministrazione a valutarne l'opportunità caso per caso.

È opportuno chiarire che, in presenza di subappalto non autorizzato, L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE HA L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA PENALE.

A tale proposito, si richiama una massima dell'ANAC (DELIBERAZIONE N. 62 DEL 08/06/2005), a tenore della quale "Si ritiene opportuno ricordare alle figure preposte (responsabile del procedimento e direttore dei lavori) le responsabilità connesse all'omessa vigilanza nell'ipotesi di subappalto non autorizzato. Si ritiene che il direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l'esistenza di subappalti non autorizzati (reato perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82), è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all'autorità giudiziaria. Quest'ultima segnalazione diviene obbligatoria se al direttore dei lavori si riconosce la qualifica di "pubblico ufficiale", tesi che trova riscontro in giurisprudenza.


Dispositivo dell'art. 361 Codice penale

Il pubblico ufficiale (¹), il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347].
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.


Note

(¹) Si tratta di un reato proprio, che presuppone che il p.u. abbia conoscenza di un fatto costituente reato, acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale con esse.


Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2024