PREVENZIONE
Non è permesso:
- Cagionare un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui;
- L'accensione di fuochi o abbruciamento (*) diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati o entro 50 metri da essi;
- L'accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificatamente attrezzate ricadenti all'interno di terreni boscati o cespugliati o entro 50 metri da essi effettuata dal tramonto all'alba o in giornate di vento;
- L'accensione di fuochi per eliminare i residui degli interventi selvicolturali all'interno di terreni boscati o cespugliati o entro 50 metri da essi effettuata dal tramonto all'alba o in giornate di vento;
- L'accensione di fuoco in luogo non preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci al fine di impedire il propagarsi delle fiamme;
- L'inosservanza dell'obbligo di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e mezzi idonei allo spegnimento;
- L'abbruciamento di pascoli montani (salvo quanto previsto dalle tecniche di fuoco controllato);
- Il compimento di operazioni che creino pericolo mediato o immediato di incendio boschivo in PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ (accendere fuochi, mine, utilizzare apparecchi a fiamma elettrici per taglio metalli, inceneritori che producano faville o brace, fumare);
- Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame in boschi distrutti o danneggiati dal fuoco prima che siano trascorsi 5 anni dall'evento.
* Ai sensi dell'Art. 7 Comma 8 L.R. 16/94 per "accensione di fuoco" é da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme, mentre per "abbruciamento" s'intende la combustione di residui vegetali sparsi.