Il presupposto impositivo è la richiesta di formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 56 del Dlgs 446/1997.
La destinazione del gettito dell'imposta va alla Provincia/Città metropolitana ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo.
Soggetto passivo dell'imposta è l'avente causa o intestatario del veicolo o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione o l'annotazione, ai sensi artt. 93 e 94 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
L'imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. La misura tariffaria per tipo e potenza dei veicoli è determinata da apposito Decreto dal Ministero delle Finanze (n. 435 del 27 novembre 1998). L'Ente può deliberare annualmente un aumento delle singole misure tariffarie fino al 30%.
L'imposta deve essere pagata al momento della richiesta di formalità al P.R.A. presso l'ufficio dell'ACI-PRA o presso gli "Sportelli telematici dell'automobilista".
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato:
Il servizio di riscossione e gestione dell'IPT è affidato all'ACI - Automobile Club d'Italia..
Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2023