Ai sensi dell' articolo 3 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 il richiedente l'autorizzazione,
Il titolare dell'impresa o legale rappresentante della società che intende esercitare l'attività di scuola nautica deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000:
a) avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea
- aver compiuto la maggiore età
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso
- non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o di riabilitazione
- essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.
Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
- capacità finanziaria
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività di scuola nautica
- proprietà o disponibilità giuridica delle unità di diporto da utilizzare per le prove pratiche
- proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede
- arredamento e materiale didattico idoneo per l'insegnamento teorico
- personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento.
Per le persone giuridiche i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti da tutti i soci quando trattasi si società di persone, dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società
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- Dichiarazione sostitutiva requisiti del titolare o legale rappresentante scuola nautica (pdf 557 KB)
Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2023