I locali della scuola nautica, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 (pdf 55 KB) devono avere l'altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola e devono comprendere:
- un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati e aerati (1).
(1) L' accesso ai servizi igienici deve avvenire esclusivamente dall'interno dei locali.
I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.
Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi di quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento dell'idoneità dei locali purché la nuova attività non interferisca con l'attività principale.