Scuole nautiche

Centri di istruzione

Il L'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 (pdf 55 KB) attribuisce la facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile per costituire Centri di istruzione per la nautica.

L'autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le scuole nautiche ed è rilasciata dalla Provincia previa presentazione di istanza in bollo nella quale devono essere indicati:

  • la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
  • il responsabile del consorzio;
  • le generalità degli istruttori;
  • l'ubicazione della sede del consorzio.

Il consorzio deve essere dotato delle unità da diporto necessarie per assolvere alle funzione demandate dalle scuole nautiche aderenti e delle attrezzature didattiche.

Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle scuole nautiche.

Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.