Tutela Fauna e Flora

Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca della Città Metropolitana di Torino

Dal 1 gennaio 2006 sono entrate in vigore le norme previste dal "Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 110-457491 del 22 novembre 2005.
Le nuove regole saranno applicate sui corsi d'acqua elencati all'art. 1 del Regolamento (vai all'elenco dei corsi d'acqua soggetti ai diritti demaniali esclusivi di pesca).
I contenuti più significativi del nuovo Regolamento sui D.D.E.P. che i pescatori devono conoscere possono essere così riassunti:

  • LICENZA DI PESCA E VERSAMENTI
    Per esercitare la pesca nei corsi d'acqua soggetti ai diritti demaniali esclusivi di pesca della Città Metropolitana di Torino il pescatore deve essere in possesso, oltre che di valida licenza, della ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa annuale, stabilita per l'anno 2024 in € 12,00.
  • Il versamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA dal sito istituzionale della Città metropolitana di Torino al seguente link: http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/pagopa.shtml (Si consiglia, al fine di ottenere una corretta ricevuta di versamento, di effettuare la registrazione prima di accedere al pagamento). Si ricorda inoltre di scegliere, tra i "Servizi di incasso" che verranno proposti entrando nella procedura di pagamento quello denominato "DIR. DEM. ESCLUSIVI PESCA" e di inserire sempre il codice fiscale.

    Resta per ora la possibilità di versamento anche sul conto corrente postale n. 216101 intestato alla Città Metropolitana di Torino e riportante nella causale: "DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA CMTO" e l'anno di validità.

    Ulteriori indicazioni per versamenti alla Città metropolitana di Torino sono reperibili al seguente link del Servizio tesoreria: http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/tesoreria.shtml

    Si ricorda che il versamento ha validità per l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) indicato nella causale ovvero, in mancanza di indicazioni causali, per l'anno solare nel corso del quale il versamento è stato effettuato.

  • ZONE DI DIVIETO E VINCOLI PARTICOLARI
    Nelle acque soggette a D.D.E.P. possono essere istituite:
    • "Zone di ripopolamento" per la durata di tre anni, sulle quali vige il divieto continuativo di pesca;
    • "Zone di frega" per la durata di tre anni, sulle quali vige il divieto di pesca con articolazione temporale riferita alla specie ittiofaunistica oggetto di tutela.
    Per particolari esigenze relative alla tutela, al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, la Provincia può inoltre approvare disposizioni di gestione speciale e adottare provvedimenti di chiusura della pesca per determinate specie ittiche o per specifici corsi d'acqua.
    L'entità della tariffa annuale, le zone di divieto di pesca ed eventuali disposizioni speciali saranno oggetto di apposito Calendario approvato e pubblicizzato annualmente dalla Città metropolitana di Torino.
  • PRELIEVI DI FAUNA ITTICA
    Per ogni giornata di pesca in corsi d'acqua soggetti a D.D.E.P., il pescatore può catturare un numero massimo di:
    • 7 capi di salmonidi, con il limite massimo di 2 trote marmorate (Salmo trutta marmoratus) limite così ridefinito con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 1/R del 10 gennaio 2012;
    • 3 chilogrammi di pesci delle altre specie.
    • N.B.: - Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 158 del 07.12.2021 (formato pdf 4,43 MB) è stato vietato il trattenimento di qualunque esemplare delle specie temolo (Thymallus spp.) e luccio (Esox spp.) in tutte le acque scorrenti nel territorio della Città Metropolitana di Torino per il triennio 2022-2024. Nello stesso atto anche il divieto di trattenimento della Trota marmorata (Salmo marmoratus) e suoi ibridi nel Fiume Po nell'intero tratto scorrente nel territorio della Città Metropolitana di Torino e sul Torrente Pellice nel tratto compreso dal ponte in località Montebruno nei comuni di Garzigliana/Cavour sino alla confluenza con il fiume Po e il divieto di trattenimento della Trota mediterranea (Salmo ghigii) e suoi ibridi nel Torrente Ripa dalle origini al ponte Terribile in comune di Sauze di Cesana, affluenti e defluenti compresi, e sul Torrente Chisone dalle origini al ponte das Itreit in località Laval in comune di Pragelato, affluenti e defluenti compresi.
    • SANZIONI
      Oltre alle sanzioni contemplate nelle norme di settore, per chi viola le disposizioni del Regolamento in oggetto, si applicano le ulteriori sanzioni amministrative:
      • da € 25,00 a € 150,00 per la pesca nelle acque soggette a D.D.E.P. senza il versamento annuale della quota annuale ex art. 2 del Regolamento;
      • da € 25,00 a € 150,00 per l'esercizio della pesca nei tratti adibiti a competizioni agonistiche nel periodo in cui vige il divieto temporaneo ex art. 5 del Regolamento;
      • da € 80,00 a € 500,00 per la cattura di un numero di capi o di una quantità superiore di fauna ittica, rispetto ai limiti prefissati ex art. 6 del Regolamento;
      • da € 80,00 a € 500,00 per l'immissione di materiale ittico senza preventiva autorizzazione provinciale o in contrasto con i disposti relativi alle attività competitive ex art. 5 del Regolamento.
      Chi cattura illegittimamente o comunque determina la morte di specie ittiche nei corsi d'acqua soggetti a D.D.E.P. è tenuto altresì al risarcimento del danno inferto al demanio della Provincia nella misura di:
      • € 150,00 per ogni chilogrammo di salmonidi, timallidi od esocidi;
      • € 50,00 per ogni chilogrammo di altro pesce di specie diversa.