Il comma 6 dell'art. 9 del C.d.S. obbliga gli organizzatori di qualsiasi competizione sportiva su strada a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 124 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - pubblicato in G.U. n. 239 del 13/10/2005, Suppl. Ord. n. 163). Tale contratto dovrà coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature.