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Cittàmetropolitana di Torino

CONCESSIONI STRADALI

DISCIPLINA DEL TRAFFICO PER LE COMPETIZIONI

La competizione sportiva su strada aperta al traffico si concretizza in una serie continua di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione sulla carreggiata dei veicoli partecipanti alla manifestazione, al sorpasso, ecc. Per questa ragione, la nuova disciplina dell'art. 9 del C.d.S. prevede che per tutte le gare ciclistiche sia necessaria una specifica regolamentazione della circolazione che può consistere nella sospensione temporanea del traffico nell'imminenza e durante il transito dei concorrenti oppure nella chiusura totale della strada a tempo determinato.
La scelta dello strumento da utilizzare, caso per caso, compete in via esclusiva all'autorità a cui è affidata la disciplina del traffico: il Prefetto, per le competizioni che si svolgono fuori dei centri abitati, il Sindaco per le manifestazioni che si snodano esclusivamente all'interno dei centri abitati.
L'istanza per ottenere l'ordinanza di sospensione della circolazione, dunque, va inoltrata, a secondo del caso, alle predette autorità.