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Cittàmetropolitana di Torino

CONCESSIONI STRADALI

DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADE ED AREE PUBBLICHE E DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA

Per competizione sportiva s’intende un pubblico intrattenimento o uno spettacolo di abilità e/o di velocità, che comporta lo svolgimento di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda.
La materia delle competizioni sportive sulle strade ed aree pubbliche è regolata dall'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.° 285 e s.m.i.) e dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.p.r. 495/92) nonché dai regolamenti sportivi delle federazioni sportive.

La manifestazione sportiva non competitiva (ad es. una manifestazione cicloturistica, un raduno motoristico) non ha carattere agonistico in quanto non prevede né gara tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda, né alcuna classifica o graduatoria di merito finale.
Le manifestazioni non competitive si svolgono su strade aperte al traffico e comportano il semplice transito dei partecipanti nel rispetto delle ordinarie norme del C. d. S.; esse sono pertanto escluse dalla disciplina delle autorizzazioni, restando subordinate al regime dettato dal R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (cd. Regolamento d'esecuzione del TULPS, rif. Titolo III).

Gli organizzatori di manifestazioni non competitive devono richiedere agli enti proprietari delle strade interessate, apposito nulla – osta al transito.