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Cittàmetropolitana di Torino

CONCESSIONI STRADALI

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UNA COMPETIZIONE SPORTIVA E NULLA – OSTA AL TRANSITO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA

L'attività sportiva svolta su strade ed aree ad uso pubblico rappresenta un'occasione di disturbo per il normale scorrimento del traffico veicolare, con eventuali ripercussioni sia sulla circolazione sia sulle condizioni di sicurezza. Per questo motivo, dunque, le competizioni sportive sono consentite solo se autorizzate dalle autorità competenti.
L'autorizzazione può essere definita come un atto amministrativo discrezionale, rilasciato dall'autorità competente, il cui apprezzamento si riferisce prevalentemente a ragioni di sicurezza pubblica e di compatibilità tecnica della manifestazione con le caratteristiche e la conservazione delle strade interessate nonché con la sicurezza dei concorrenti. Nel provvedimento autorizzativo sono dettate le prescrizioni alle quali lo svolgimento di una competizione è vincolato; lo scopo è quello di prevedere opportuni strumenti di tutela per i concorrenti e per gli altri utenti della strada, conciliando i diritti dei primi con quelli dei secondi.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, salvo le responsabilità civili o penali per eventuali incidenti stradali che ne derivassero, costituisce illecito amministrativo e pertanto è soggetto a sanzione amministrativa. Tra le altre novità introdotte dal Nuovo Codice della Strada ci sono anche le sanzioni di natura penale previste a carico di chi organizza competizioni con veicoli a motore senza la prescritta autorizzazione.

Le manifestazioni sportive non competitive, interessanti strade provinciali, non necessitano di autorizzazione ma di nulla – osta al transito, rilasciato dalla Città metropolitana di Torino in qualità di ente proprietario.
Il nulla – osta può essere rilasciato anche nel caso in cui una competizione sportiva interessi una strada provinciale nell’ambito territoriale di un solo comune che – ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.° 285 e s.m.i.) - è competente al rilascio l’autorizzazione, previo nulla osta della Città metropolitana di Torino.

Per ottenere il nulla osta occorre presentare istanza (redatta utilizzando preferibilmente il modello scaricabile dal nostro sito) contenente sia gli estremi anagrafici del presidente della società organizzatrice sia quelli di quest'ultima nonché tutte le notizie relative alla manifestazione (denominazione, data di svolgimento, comuni interessati al percorso, orario di partenza e di arrivo); la stessa, inoltre, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • copia di un documento di identità del presidente della società richiedente;
  • il programma completo della manifestazione;
  • planimetria o rappresentazione grafica dettagliata delle strade interessate dalla manifestazione.