Sono Agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
Le attività sono disciplinate ai sensi del Codice del Turismo D.Lgs.79/2011 e normativa Comunitaria, Codice del Consumo, Legge della Regione Piemonte n. 30/03/1988 n.15 e s.m.i.
Apertura agenzia viaggio/filiali, variazioni, cessazioni
L'apertura di un'Agenzia di Viaggio e Turismo è soggetta alla presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune che ne trasmette copia alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale 30 marzo 1988 n.15.
L'apertura di filiali, le variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità devono essere comunicati entro 10 giorni al Comune.
Sul sito della Regione Piemonte sono pubblicati i moduli Scia per l'apertura di una nuova agenzia viaggi, per le variazioni , aperture filiali e per comunicare la cessata attività.
L'apertura di filiali, succursali, punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico ma occorre presentare estensione assicurativa per la nuova filiale aperta.
Denominazione
Prima della presentazione della SCIA occorre richiedere all'Ufficio Professioni Turistiche e Agenzie Viaggi della Città Metropolitana di Torino la verifica dell'idoneità della denominazione dell'agenzia Allegato Mod.01_ denominazione) (pdf 101 KB) .
La denominazione non deve ingenerare confusione nel consumatore: non possono esserci omonimie e la denominazione non deve coincidere con nomi di Comuni o Regioni italiane.
La comunicazione di avvenuta verifica e prenotazione della denominazione proposta è da utilizzarsi entro 30 giorni per la presentazione della SCIA in Comune.
Direzione Tecnica
Per lo svolgimento delle attività di una Agenzia di Viaggio e Turismo è necessaria la presenza di un direttore tecnico che deve essere stato dichiarato idoneo alle funzioni di responsabilità tecnica.
L'abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalle Regioni previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui al Decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021 n.1432 (pdf 1.5 MB) "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo".
La domanda per il riconoscimento va inviata alla Città Metropolitana di Torino compilando l'apposito modulo Allegato C1 (pdf 2.5 MB).
In particolare tutti i richiedenti devono possedere specifici requisiti soggettivi, nonché formativi, linguistici e/o professionali, riassunti nell'allegato A1 (pdf 713 KB) alla D.G.R. 4-746 del 03/02/2025 che ha integrato e modificato la D.G.R. 11-6420 del 16/01/2023 e revocato la D.G.R. 28-8018 del 22/12/2023.
Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell'agenzia deve proporre, entro 90 giorni, un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'autorizzazione.
(link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/sistema-turistico/direttore-tecnico).
Garanzie assicurative
Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio.
Fondo di garanzia
"A decorrere dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9. La normativa sulla garanzia a gestione privata (introdotta con la Legge 29 luglio 2015, n. 115 art. 9) obbliga l'organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari (agenzie di viaggi) a stipulare polizze assicurative o fornire le garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Il nuovo sistema di garanzia prevede l'obbligo, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizza assicurativa o garanzia bancaria.
Si prevede la possibilità per gli operatori del settore di costituirsi in consorzi o altre forme associativeidonee al fine di prevedere al rispetto della normativa attraverso le modalità ritenute più adeguate dalleimprese, anche eventualmente con il ricorso a moduli mutualistici.
Si tratta di strumenti di natura privatistica, come tali regolati dalla normativa in materia di assicurazioni(decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private) e di garanzie bancarie(Codice civile e decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, Testo unico delle leggi in materia bancaria ecreditizia)."
Testo riportato dal sito del MIBAC – Direzione Generale del Turismo
MODULISTICA
- Mod.01_denominazione (pdf 101 KB)
- Mod.allegato C1 (pdf 2.5 MB)
- Modulo Informativa Privacy da sottoscrivere per presa visione ed allegare alle istanze (pdf 584 KB)
L.R.30/03/1988 N.15
D.M. 6 agosto 2021 n.1432
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Ufficio Professioni Turistiche e Agenzie Viaggi
Corso Inghilterra, 7
10138 Torino
Dirigente ad interim: dott.ssa Carla GATTI
Info e contatti
www.cittametropolitana.torino.it/turismo
e-mail: turismo@cittametropolitana.torino.it
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
urp: urp@cittametropolitana.torino.it
Tel. 011 8613827/7100
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2025