Sportello unico

SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

In forza del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" (G.U. n. 229 del 30/09/2010), il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è "il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione".


COSA E', COSA FA

Il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva e fornisce una risposta unica in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi.


DOVE OPERA

E' possibile individuare il proprio ufficio territoriale di riferimento, consultando il sito istituzionale del Comune ove risiede l'attività produttiva, oppure utilizzando il portale Impresainungiorno; in homepage è presente un motore di ricerca nel quale basta inserire il Comune di riferimento. Lo strumento individua l'ufficio, e fornisce l'indicazione su indirizzo, nominativo del responsabile, numero di telefono.

 

OBIETTIVI E FINALITA'

Il SUAP è un valido strumento di semplificazione amministrativa; il Regolamento dispone, inoltre, che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
Le funzioni del SUAP possono essere:

  • esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma associata;
  • delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).