Studi di consulenza

Trasferimento di azienda

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di consulenza ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pdf 83 KB).
L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti indicati dall'art. 4 del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pdf 83 KB) e sostituisce quella del dante causa che viene contestualmente revocata.
Si precisa che, nel caso in cui i locali dello studio di consulenza oggetto di cessione dell'attività, non fossero in possesso dei requisiti oggi richiesti dalla normativa vigente, il soggetto che acquista l'attività dovrà aver provveduto ad effettuare i lavori necessari a rendere i locali idonei oppure, nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essersi dotato di nuovi locali aventi i requisiti richiesti.
Idoneità dei locali verrà verificata dai funzionari dell’Ente con sopralluogo.