Tutela Fauna e Flora

Pipistrelli

Molosso di Cestoni

molosso Il molosso di Cestoni, che utilizza come rifugi naturali le fessure delle rupi, trova a Torino opportunità alternative di "alloggio" sotto le lastre di pietra che rivestono la cupola della Mole Antonelliana. Si tratta di una specie che caccia a grandi altezze dal suolo, sulla cui biologia si sa pochissimo. In Piemonte risultava segnalata nella prima metà del '900 e proprio grazie al servizio di Primo Intervento Pipistrelli dell'allora Provincia di Torino, nel 1999, ne è stata riscoperta la presenza successivamente confermata anche per vari altri siti della regione.

 

Chirotteri e normativa vigente

I chirotteri, comunemente conosciuti come pipistrelli, rappresentano un terzo delle specie dei mammiferi terrestri italiani.
Si tratta di un gruppo zoologico estremamente importante sotto il profilo della biodiversità e, purtroppo, anche dei più minacciati: il 50% dei mammiferi terrestri italiani inseriti nella lista globale IUCN delle specie considerate in via d'estinzione o prossime a divenire tali, è rappresentato proprio da pipistrelli.
Tale precario stato di conservazione ha motivato l'adozione di disposizioni normative finalizzate a una rigorosa tutela.
Tutte le nostre specie di pipistrelli appartengono alla fauna "particolarmente protetta" (L. 157/1992, L.R. 5/2018) e di "interesse comunitario" (Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m.i., L. 104/2005).
Oltre all'ovvio divieto di uccidere, catturare, detenere e commerciare esemplari (reati sanzionati penalmente: art. 30 della L. 157/1992), la normativa vigente stabilisce che i pipistrelli non debbano essere disturbati, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l'ibernazione, e che i loro siti di rifugio non siano danneggiati, né distrutti (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna, resa esecutiva con L.503/1981; art. 8 del D.P.R. 357/1997; art. III Accordo sulla conservazione delle popolazioni dei chirotteri europei, reso esecutivo con L. 104/2005).
Interferenze gravi a danno della chirotterofauna rientrano nella casistica del "danno ambientale" e sono sanzionabili con riferimento alla relativa normativa (Direttiva 2004/35/CE-Decreto Legislativo 152/2006).

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