Istituzione del Registro provinciale dei Falconieri – Modalità "transitorie" per l'iscrizione in applicazione del punto 6 dei Criteri regionali per l'addestramento, allenamento e prove con i falchi, di cui alla DGR n. 34-3702 del 6 agosto 2021
Con Determinazione del dirigente n. 496-5771 del 02/11/2022 (pdf 833 KB) sono state approvate le modalità per l'iscrizione al "Registro provinciale dei Falconieri" in attuazione delle norme transitorie presenti al punto 6 dei Criteri regionali in materia approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34-3702 del 6 agosto 2021 (pdf 92 KB).
I cittadini che sono già in possesso di uno o più animali appartenenti all'ordine dei Falconiformi e che intendano iscriversi al registro possono presentare apposita domanda (pdf 107 Kb)
entro il 31/12/2022
e richiedere di essere inseriti nelle sezioni:- FALCONIERI: coloro che detengono i rapaci per l'esercizio dell'attività venatoria
- DETENTORI: coloro che detengono i rapaci non per l'attività venatoria, bensì per altre finalità.
L'istanza va presentata alla Città Metropolitana di Torino – Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora di Corso Inghilterra 7, 10138 Torino, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (pdf 95 Kb) di detenzione dei rapaci e dichiarazione di esperienze pregresse, almeno biennali, documentabili nell'attività di falconeria, nonché delle condizioni irrinunciabili di legale possesso degli animali e rispetto delle norme sanitarie sul benessere degli stessi.
L'iscrizione al Registro è subordinata al superamento di un colloquio, avanti ad un esperto in materia, atto a dimostrare una comprovata capacità nella detenzione e maneggio di rapaci e le principali nozioni di gestione, mantenimento e addestramento del falco.
Modulistica
- Modello di richiesta iscrizione al Registro provinciale dei Falconieri (pdf 107 Kb)
- Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, di detenzione dei rapaci e attestazione di esperienze pregresse, almeno biennali, documentabili nell'attività di falconeria, nonché delle condizioni irrinunciabili di legale possesso degli animali e rispetto delle norme sanitarie sul benessere degli stessi (pdf 95 Kb)
Riferimenti normativi
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge Regionale 19/06/2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria"
- DGR 06/08/2021 n. 34-3702 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri e delle modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Approvazione dei requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri (comma 3)" - (pdf 92 KB)
- Determinazione del Dirigente della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora n. 496-5771 del 02/11/2022 "Istituzione del Registro provinciale dei Falconieri – Modalità per l'iscrizione in applicazione del punto 6 dei Criteri regionali per l'addestramento, allenamento e prove con i falchi di cui alla DGR n. 34-3702 del 6 agosto 2021 - (pdf 833 KB)