Oneri Istruttori
Con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino N. 70 del 03/12/2024 è stato approvato il "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Città metropolitana di Torino”.
Le tariffe, da considerarsi al di fuori di ogni carattere tributario, sono state stabilite con Decreto del Consigliere Delegato n. 376 del 06/12/2024; tale compartecipazione è stata stabilita nella misura del 50%.
Pertanto per le domande presentate dovranno essere corrisposte le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale così come stabilite dal Decreto del Consigliere Delegato n. 376 del 06/12/2024 .
Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, copia della ricevuta di versamento della tariffa.
Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:
- piattaforma PagoPA®, accessibile anche dal sito della Città metropolitana di Torino: il pagamento potrà avvenire dopo aver selezionato la voce "ONERI ISTRUTT.PROC.AMBIENTALI" dal menù "Servizi di incasso" e procedendo poi compilando i restanti campi obbligatori (quelli contrassegnati da un asterisco)
- versamento sul c/c bancario n. 3233854 presso Unicredit SpA - via XX Settembre n. 31 - Torino -
IBAN IT88B0200801033000003233854 intestato a "Città Metropolitana di Torino"
Per entrambe le modalità, alla voce “causale” dovranno essere indicati la ragione sociale (o il nominativo in caso di soggetto privato) e la specifica procedura (ad esempio: scarichi, emissioni in atmosfera, derivazioni, etc …) per cui si sta effettuando il pagamento.
Qualora gli oneri istruttori debbano essere versati da parte di un ente pubblico soggetto al rispetto della legge 720/1984 e al D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 si prega, prima di effettuare il versamento, di contattare i servizi competenti.
Autorizzazione Integrata Ambientale
Le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli AIA, sono quelle definite dal decreto interministeriale 24/04/2008 e dalla d.g.r. n. 85-10404 del 22/12/2008.
Le modalità di calcolo per ciascun tipo di istruttoria sono riportate nella relativa modulistica.
Il pagamento degli oneri istruttori deve avvenire mediante una delle modalità sopra indicate.
Nella causale del versamento deve essere indicato:
- per le attività diverse da quelle appartenenti alla categoria 5.x dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006
TA0 - AIA - nome impresa - oneri istruttori; - per le attività di gestione rifiuti appartenenti alla categoria 5.x dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006
TA1 - AIA - nome impresa - oneri istruttori.
Si avverte che al momento del rilascio dell'AIA la cifra calcolata, ove necessario, verrà rivista ai fini di un eventuale conguaglio alla luce dell'attività istruttoria effettivamente svolta.
calcolo oneri istruttori rilascio
Autorizzazione Unica Ambientale
Gli oneri istruttori relativi all’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) devono essere determinati mediante la somma degli oneri previsti per ciascun titolo abilitativo sostituito dall'A.U.A., quali, a titolo esemplificativo, le autorizzazioni agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e le comunicazioni in materia di recupero dei rifiuti.
Qualora venga richiesto con l’istanza anche il titolo autorizzativo di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 in materia di gestione rifiuti, non è prevista una specifica tariffa istruttoria ma dovrà essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione al Registro delle Imprese che esercitano attività di recupero secondo le modalità e le quote stabilite dagli artt. 1 e 3 del D.M.A 350/98 secondo le modalità reperibili nell'apposita sezione "Gestione Rifiuti".
Si evidenzia che gli oneri dovuti ad altri Enti o Amministrazioni, nell'ambito del medesimo procedimento di A.U.A., quali ad esempio i Gestori del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi in pubblica fognatura, ai SUAP, etc., non devono essere corrisposti alla Città metropolitana di Torino.
Emissioni in Atmosfera
La tariffa per il conseguimento del titolo abilitativo di carattere generale ex art. 272 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non è più forfettaria e pertanto alla stessa si applicano anche le riduzioni dovute per dimensione aziendale e per certificazioni ambientali già in essere.
Gestione Rifiuti
Per quanto concerne le comunicazioni ex art. 216 del D.lgs. 152/06, non è prevista una specifica tariffa istruttoria ma dovrà essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione al Registro delle Imprese che esercitano attività di recupero secondo le modalità e le quote stabilite dagli artt. 1 e 3 del D.M.A 350/98. Il versamento del diritto d'iscrizione annuale rappresenta condizione per l'efficacia del titolo all'esercizio; l'iscrizione è infatti sospesa, anche in assenza di formale provvedimento, qualora entro il termine previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98 (30 aprile di ogni anno), il versamento non venga effettuato.
Il versamento deve essere effettuato con pagamento spontaneo sul portale PagoPA®, accessibile sul sito della Città metropolitana di Torino, selezionando la voce "DIR.ANN.ISC DM 350/98" nel menù a tendina Servizi di incasso e compilando i restanti campi obbligatori, contrassegnati da un asterisco. Nella causale del versamento devono essere indicati la denominazione dell'impresa, l'attività di recupero/auto smaltimento, la classe ai sensi del D.M. 350/98, la sede legale, la sede operativa, la Partita. IVA o Codice Fiscale, l'iscrizione per l'anno di interesse.
La variazione di classe di attività di cui al D.M. 350/98 deve essere comunicata e accompagnata da copia attestante il pagamento della quota integrativa. Le attività riferite alla nuova classe possono essere effettuate dal momento della comunicazione della variazione, purché venga data evidenza della capacità dell'impianto a mantenere l'efficienza di trattamento ovvero rispettare i criteri fissati dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.
Oli Minerali
Risorse Idriche
Acque Minerali e Termali
Il rilascio del permesso di ricerca e il rilascio della concessione mineraria sono soggette al pagamento degli oneri istruttori. Nella causale di versamento dovrà essere indicata la dicitura "TA2 Acque minerali - oneri istruttori - Ragione Sociale Azienza - Nome del permesso/concessione"
Acque Pubbliche (Prelievi da Superficiali e Sotterranee)
Il pagamento dovrà avvenire mediante secondo le modalità indicate dall'Amministrazione o mediante PagoPa oppure sul conto corrente bancario dell'Ente. Nella causale di versamento dovrà essere indicato: TA2 Risorse idriche - oneri istruttori e ragione sociale dell'azienda.
calcolo oneri istruttori concessioni di acqua superficiale - procedura ordinaria
calcolo oneri istruttori concessioni di acqua sotterranea - procedura ordinaria
calcolo oneri istruttori concessioni preferenziali
calcolo oneri istruttori procedure semplificate, usi plurimi, licenze di attingimento
Scarichi di acque reflue non ricompresi in A.U.A.
Piani di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - D.P.G.R. n. 1/R/2006
Trattamento rifiuti liquidi presso impianti di depurazione di Acque Reflue Urbane (Art. 110 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Valutazione di Impatto Ambientale
Per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), di VIA e di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), l'art.33 del D.Lgs. 152/2006 e smi prevede il pagamento di oneri istruttori da parte del Proponente.
Le tariffe - determinate sulla base del costo effettivo del servizio per la copertura dei costi sopportati dall'Autorità Competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo - sono individuate nell'Allegato C della l.r. 13/2023 e smi, recepite dalla Città Metropolitana di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 4773 .
L'Allegato C alla l.r. 13/2023 e smi prevede per la definizione delle tariffe:
- la quantificazione del valore complessivo delle opere da realizzare, secondo i criteri individuati nel Prospetto n.1 dello stesso Allegato C
- la modalità di calcolo o l'indicazione di un importo fisso a seconda del procedimento di riferimento (con la previsione di alcuni casi in cui le tariffe subiscono riduzioni), come previsto nel Prospetto 2 dello stesso Allegato C
Nella causale di versamento dovrà essere indicata la dicitura "TA0 Procedure di VIA - oneri istruttori" - evidenziando chiaramente la ragione sociale dell'azienda.
Il comma 4, art.12 della l.r. 13/2023 e smi prevede che le Amministrazioni pubbliche siano escluse dal pagamento degli oneri istruttori