Scarichi di Acque Reflue
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si intende scarico qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Il medesimo D.Lgs. all’art. 124 prevede che tutti gli scarichi debbano essere preventivamente autorizzati.
Successive norme hanno previsto che qualora il soggetto istante rientri tra le categorie d’impresa di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005 il procedimento autorizzativo sia ricompreso nelle disposizioni di cui al D.P.R n. 59/2013 nell’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Nel caso di soggetti diversi da tali categorie il procedimento è svolto esclusivamente nell’ambito dei disposti del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Scarichi di acque reflue ricompresi nell'A.U.A. (attività produttive)
- Scarichi di acque reflue non ricompresi nell'A.U.A. (altri soggetti)
- Scarichi di acque reflue in acque sotteranee da impianti geotermici (climatizzazione)
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