Bonifiche dei siti contaminati
Bonifiche sul territorio della Città metropolitana di Torino
Gli obiettivi strategici finalizzati alla conservazione del suolo ed al miglioramento della qualità e della attrattività del territorio metropolitano non possono prescindere dalla diffusione, accelerazione e razionalizzazione degli interventi di bonifica e riqualificazione delle aree dismesse.
Il territorio della Città metropolitana di Torino è stato infatti caratterizzato da una importante presenza di attività industriali, in particolare connesse alle produzioni metallurgiche e meccaniche, sviluppatesi a partire dalla fine del XIX secolo, che hanno profondamente impattato sulla qualità delle matrici ambientali ed in particolare delle acque sotterranee, richiedendo particolari sforzi tecnici, amministrativi e finanziari per la gestione delle operazioni di risanamento e riqualificazione.
Siti contaminati
Con il termine “sito contaminato” si fa riferimento a quanto definito dall’art. 240 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.: “un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”.
Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.
Alla fine del 2023 il numero di siti inquinati inseriti nell’Anagrafe Regionale dei siti contaminati, relativi al territorio della Città metropolitana di Torino, era pari a 907 così ripartiti:
- 99 siti con interventi di bonifica (e/o messa in sicurezza permanente) certificati;
- 322 siti chiusi con Messa in Sicurezza di Emergenza o usciti dalla procedura con Analisi di Rischio;
- 486 siti con procedimento di bonifica in corso.
Attività e competenze della Città metropolitana di Torino
La Città metropolitana di Torino riveste al proposito un ruolo centrale nella gestione degli interventi di bonifica; le competenze in materia di Messa in Sicurezza, Bonifica e Ripristino Ambientale dei siti inquinati (LL.RR 42/2000 e 44/2000, D.lgs 152/2006 e s.m.i.) riguardano in particolare le seguenti attività:
- controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- certificazione finale dell'avvenuta bonifica;
- supporto tecnico ai Comuni per le bonifiche di interesse comunale: pareri alle Conferenze dei servizi e comunicazioni inerenti le attività di controllo;
- espressione del parere vincolante nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica di competenza dei Comuni;
- approvazione del progetto, sentito il parere dell'apposita Conferenza dei servizi, ed autorizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza che ricadono nel territorio di più Comuni;
- esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei soggetti obbligati nei casi in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni;
- esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni che non provvedono a realizzare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale;
- valutazione e trasmissione alla Regione Piemonte delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni nell’ambito della bonifica dei siti inquinati, con definizione delle priorità di intervento;
- valutazione, insieme al Comune, delle autocertificazioni inerenti l’assenza di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, in caso di evento potenzialmente inquinante;
- esecuzione delle indagini ed attività istruttorie nell’ambito della approvazione dei progetti di bonifica, con il supporto di ARPA Piemonte;
- esecuzione delle indagini per l’identificazione del responsabile dell’inquinamento;
- diffida mediante ordinanza a provvedere agli interventi di bonifica, nel caso di segnalazione da parte dei soggetti pubblici di situazioni di inquinamento;
- identificazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, nel caso di notifica da parte di soggetti non responsabili;
- realizzazione di strumenti di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.
- aggiornamento dell’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati (ASCO)
ASCO – Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati
L'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati della Regione Piemonte è stata istituita con D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04 in conformità con i criteri predisposti dalla ex ANPA ai sensi dell'art. 17 del D.M. 471 del 25/10/1999.
L'aggiornamento dell'Anagrafe dei siti inquinati avviene costantemente mediante un processo che coinvolge la Regione Piemonte, le amministrazioni Provinciali e l'ARPA Piemonte.
La Città Metropolitana gestisce l'Aggiornamento dell'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati, istituita con D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04 in conformità all'art. 17 del D.M. 471/99 (attualmente sostituito dal vigente art. 251 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Tale servizio, rivolto alla Regione Piemonte, alle Province e ad ARPA Piemonte, è reperibile al seguente link:
Ai fini della compilazione e dell'aggiornamento dei dati relativi ai siti censiti in anagrafe da parte delle Province e dei Dipartimenti di Arpa, nelle diverse fasi del procedimento di bonifica è prevista la compilazione, da parte del progettista, dei dati contenuti nella "Scheda di sintesi del sito", allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 - 12378 del 26 aprile 2004 e successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 263 del 12 maggio 2008.
E' in atto un aggiornamento della scheda che sarà a breve sostituita con una procedura informatizzata.
I dati dell'anagrafe regionale sono pubblicati e scaricabili sul Geoportale in formato cartografico e su Dati Piemonte in formato tabellare. Sia sul Geoportale e su Dati Piemonte i dati sono aggiornati con frequenza quadrimestrale.
Occorre precisare che i dati scaricabili sono relativi esclusivamente ai siti che risultano contaminati o con intervento di bonifica concluso. Non sono pubblicati i dati relativi ai siti potenzialmente contaminati, ai siti risultati non contaminati a seguito di analisi di rischio e ai siti con intervento non necessario (ad esempio a seguito di messa in sicurezza di emergenza).
Scheda di sintesi del sito - per i proponenti di interventi di bonifica
Sul sito della Regione Piemonte è possibile reperire la "Scheda di sintesi del sito", approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, da compilare a cura del progettista nelle seguenti fasi del procedimento di bonifica:
- Piano di Caratterizzazione;
- Analisi di Rischio;
- Progetto Operativo di Bonifica.
Trasferimento di competenze amministrative in capo alle Regioni
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
L.R. 11 marzo 2015 n. 3, con la quale la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni le competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge. Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.
Procedure di bonifica
La normativa nazionale prevede procedure di bonifica "ordinarie" ai sensi del art. 242 D.Lgs. 152/2006 e "non ordinarie" con riferimenti normativi differenti in base alle diverse casistiche.
Procedure di bonifica "ordinarie" previste dalla normativa nazionale (art. 242 D.Lgs. 152/2006)
Per le procedure di bonifica "ordinarie" si fa riferimento all'Art. 242 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; esse risultano, in sintesi, strutturate come segue:
Notifica di potenziale contaminazione
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.
Indagine preliminare
Il responsabile dell'inquinamento, nelle zone interessate dalla contaminazione, svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, che può risultare in:
- accertamento di non superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
- accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC. Il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Entro i trenta giorni successivi la Regione (in Piemonte i Comuni/ le Province/ la Città Metropolitana), convocata la Conferenza di servizi, autorizza il Piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
Analisi di Rischio Sito Specifica
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Il soggetto responsabile presenterà alla Regione i risultati dell'analisi di rischio. Il documento verrà poi approvato con la convocazione di un'apposita Conferenza di servizi da parte della Regione (in Piemonte i Comuni/ le Province/ la Città Metropolitana ).
Gli esiti della procedura di analisi di rischio possono dare due risultati:
- Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la Conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. La Conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito, che verrà approvato dalla Regione (in Piemonte i Comuni/ le Province/ la Città Metropolitana ). Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
- Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione (in Piemonte i Comuni/ le Province/ la Città Metropolitana ), il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Procedure di bonifica "non ordinarie" o "semplificate" previste dalla normativa nazionale
Procedura di bonifica semplificata ex art. 242 bis del D.Lgs. 152/2006:
Si tratta di una procedura semplificata per i casi in cui la bonifica venga effettuata con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (art. 242 bis del D.Lgs. 152/2006) . In tal caso è necessario predisporre un Progetto di Bonifica seguito da un Piano di Caratterizzazione finalizzato alla validazione dei risultati raggiunti;
Le principali condizioni di questa procedura, illustrate al comma 1-bis, 2, 3 e 4 dell'Art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 sono due, di seguito riassunte nei punti principali:
Suddivisione in fasi del progetto di bonifica in base all'estensione del sito
| 0 - 15 000 metri quadrati | non è prevista la suddivisione in fasi de progetto di bonifica |
| 15 000 - 400 000 metri quadrati | il progetto di bonifica può essere attuato in non più di tre fasi |
| superiore a 400 000 metri quadrati | il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente |
Tempistiche
Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
Procedure di bonifica ex art. 249 del D.Lgs. 152/2006 per le aree contaminate di ridotte dimensioni (estensione inferiore ai 1000 metri quadrati)
Si tratta di una procedura specifica per aree contaminate di ridotte dimensioni, con una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati (art. 249 del D.Lgs. 152/2006), che prevede la presentazione di un progetto unico di bonifica secondo i criteri generali contenuto nell'Allegato 4 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;
Procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ex D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015
Si tratta di una procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015), anche in dismissione. Il decreto stabilisce:
- i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
- le modalità di caratterizzazione delle aree;
- i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
- i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
- criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.
Procedura relativa agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola utilizzate per le produzioni agroalimentari e all'allevamento ex D.M. 1 marzo 2019, n. 46
Si tratta di una procedura relativa agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola utilizzate per le produzioni agroalimentari e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Procedure ex art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzate interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/20171, nonché interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
Riferimenti normativi
Sono di seguito riportati i principali riferimenti normativi, suddivisi per area di interesse
Normativa in materia di bonifica delle aree inquinate
Normativa Nazionale
- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale.
- D.L. n. 133 del 12/09/2014, - art. 34 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
- D.M. n. 31 del 12/02/2015 - Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
- D.M. n. 46 del 01/03/2019 - Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Normativa e indicazioni della Regione Piemonte
- L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ( Articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 ). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.
- L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 - Legge finanziaria per l'anno 2007 (ART.43), che ribadisce il quadro delle competenze.
- L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015 - Disposizioni regionali in materia di semplificazione, Art. 25 "modifiche alla L.R. 7 Aprile 2000 n. 42
- D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 - Approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi dl D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
- D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/2004 - Istituzione e modalità di attivazione dell'anagrafe regionale dei siti da bonificare a seguito dei criteri generali definiti dalla L.R. 42/2000
- D.G.R. n. 25 - 4754 del 04/12/2006 - L. R. 7 aprile 2000 n. 42, art. 2. Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati (file DGR 25-4754 14-12-2006.pdf)
- D.D. n. 263 del 12/05/2008 - Modifica dell'allegato 2 "Scheda di sintesi del sito"
Comunicazione prot. n. 6580 del 19/05/2014 (comunicazione 6580 19-05-2014.pdf) - Indicazioni sull'applicazione della normativa inerente la digitalizzazione e dematerializzazione relativa alla partecipazione regionale al procedimento di bonifica di siti inquinati di competenza comunale e modalità di invio della documentazione – N.B. la comunicazione contiene una PEC non aggiornata, fare riferimento alla PEC territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it.
Garanzie finanziarie
La gestione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati è stata assegnata alla competenza della Regione Piemonte, come previsto dalla normativa nazionale e dalla L.R. 42/2000.
La Regione ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 3 dell'11/03/2015.
Restano in capo alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e la gestione delle garanzie prestate prima dell'entrata in vigore della legge regionale.
Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate alla Regione o al Comune avviene a seguito del ricevimento della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs. 152/06, rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino.
Per approfondimenti in merito ai criteri e alle modalità di presentazione delle garanzie fare riferimento alle seguenti DGR:
D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 nella quale sono indicati i criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 con la quale è stato aggiornato lo "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242".
E' possibile scaricare un foglio di calcolo utile per la determinazione dell'importo delle Garanzie Finanziarie, dell'importo dei costi forfettari e dei costi di certificazione provinciale, sul sito della Regione Piemonte al seguente link.
E' inoltre scaricabile sul sito della Regione Piemonte una tabella di sintesi da inserire nei provvedimenti di approvazione di progetti operativi di bonifica.
Bonifiche riguardanti le discariche di rifiuti autorizzate
Si segnala che sul territorio della Città metropolitana di Torino sono presenti numerose discariche autorizzate ai sensi del DPR 915/1982 e delle disposizioni della DCI del 27/07/1984. Alcune di esse sono state adeguate all'attuale normativa vigente, il D.lgs. n. 36/2003 e smi. Le discariche autorizzate sia in gestione operativa (attive) che in gestione post operativa (esaurite) sono sottoposte ad attività di monitoraggio e controllo da parte della Città metropolitana di Torino e dell'ARPA, con particolare riferimento alle acque sotterranee ed al gas di discarica.
Qualora a seguito del monitoraggio suddetto fosse riscontrato, per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, il superamento delle CSC stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi, i titolari delle autorizzazioni devono attivare le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
Le tecniche di bonifica più utilizzate sono frequentemente inquadrate nella fattispecie di messa in sicurezza permanente (MISP) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche.
Allo stato attuale, su n. 42 discariche autorizzate, sia in gestione operativa che in gestione post operativa, n. 12 sono sottoposte ad un procedimento di bonifica in corso, n. 2 sono state escluse dal procedimento di bonifica alla fase del Piano di Caratterizzazione, n. 1 è stata esclusa dal procedimento di bonifica alla fase di Analisi di Rischio, mentre su n. 3 discariche sono stati emanati i provvedimenti di certificazione di avvenuta bonifica, a seguito dell'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, della realizzazione degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto approvato.
Gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica
Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 offre la possibilità di gestire le terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto e non come rifiuti. Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 25 e 26 del medesimo D.P.R..
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (artt. 25 e 26 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120)
Il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 contiene il regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si fa particolare riferimento agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
Sono presenti ulteriori indicazioni sulle opere e interventi nell'ambito dell'art 242-ter del D.Lgs. 152/2006
Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzate interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/20171, nonché interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
Modulistica
Indicazioni su modulistica a corredo della documentazione tecnica e amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Modulistica procedimento di bonifica
Sono stati predisposti dalla Città Metropolitana di Torino specifici moduli a corredo della documentazione tecnica prevista per le diverse fasi del procedimento di bonifica, che dovranno essere compilati da parte del soggetto obbligato/interessato ed inviati via PEC alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento ovvero:
- alla Regione Piemonte;
- all’ARPA Piemonte
- alla Città Metropolitana di Torino;
- al Comune o ai Comuni nei quali ricade il sito;
- al MASE, solo in caso di siti inclusi nella perimetrazione di un SIN;
- alla Prefettura, in tutti i casi eccetto che per comunicazione ex art. 244 D.lgs 152/2006.
Link ai moduli
Modulo CERT - Richiesta Rilascio Certificazione di Avvenuta Bonifica
Modulo CERT - ALLEGATO - Relazione di Fine Lavori (254 Kb)
Modulo CERT - Richiesta Rilascio Certificazione di Avvenuta Bonifica (editabile)
Modulo A - Comunicazione di potenziale contaminazione
Contatti
Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Ufficio Discariche e Bonifiche
Responsabile: ing. Pier Franco Ariano
Sede: C.so Inghilterra 7 - 10138 Torino