Regolamenti comunali
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, tutti i Comuni avrebbero dovuto approvare il proprio Regolamento Comunale sugli impianti radioelettrici “per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” (art. 8, comma 6 della Legge nazionale 22 febbraio 2001, n. 36). Il Regolamento Comunale in oggetto è l’unico strumento che consenta alle Amministrazioni Comunali di pianificare l’installazione degli impianti radioelettrici (per la telefonia mobile e per la radiodiffusione sonora e televisiva) sul proprio territorio. In assenza di tale strumento, il Comune deve comunque istruire le pratiche di richiesta installazione avanzate dai gestori, ai sensi del "Codice delle comunicazioni elettroniche" D. lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e della L.R. 3 agosto 2004 n. 19, ma dispone di minori tutele.
Con sentenza n. 47/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", che riguarda gli oneri istruttori.
Vengono forniti di seguito alcuni documenti utili per la stesura dei regolamenti stessi, l’elenco dei Comuni con Regolamento approvato ed una lista delle più frequenti osservazioni avanzate dalla Città Metropolitana di Torino ai Comuni, nell’ambito delle funzioni di controllo della corretta applicazione delle linee guida regionali.
D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757
Sintesi: "Criteri generali per la localizzazione degli impianti e misure di cautela per le aree sensibili"
Il regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile: possibili contenuti
Redazione della cartografia riguardante gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
Osservazioni più frequenti ai comuni nell'ambito della corretta applicazione delle linee guida regionali