Medi Impianti Termici
Il Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006 così come aggiornato dal D.Lgs. n. 183 del 15 novembre 2017,disciplina gli impianti termici civili, nello specifico gli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Gli impianti di potenza pari o superiore a 3 MW sono disciplinati dal Titolo I della Parte V del citato Decreto.
Come nel caso degli impianti disciplinati dal Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 anche in questo caso è introdotta la nozione di "medio impianto termico civile": trattasi di un impianto di potenza pari o superiore a 1 MW. Presso ciascuna Autorità competente, per gli impianti non di civile abitazione la scrivente Amministrazione, è istituito un registro autorizzativo dei medi impianti termici civili.
I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo.
Almeno 60 giorni prima dell'installazione il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette un atto in cui dichiara i dati dell'impianto.
Invece gli impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo entro il 1° gennaio 2029. Entro il 31 ottobre 2028 il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette un atto in cui dichiara i dati dell'impianto.
Gli impianti termici civili devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla parte 3 dell'allegato IX alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 completamente riscritta dal D.Lgs. 183/2017 nonché i più restrittivi valori limite previsti dal Piani di tutela della qualità dell'aria varati a livello regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010. Nel caso specifico, in Regione Piemonte devono essere rispettati le prescrizioni ed i limiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009 s.m.i. (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della Legge Regionale n.13 del 28 maggio 2007,"Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia").
In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel Registro autorizzativo, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.