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Spandimento da Frantoi Oleari

Disciplina agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dai frantoi oleari.

Il Regolamento in materia di disciplina agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide che derivano dalle operazioni di frangitura delle olive in tutte le fasi, dalla produzione fino all'applicazione al terreno, è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 01 marzo 2010 avente per oggetto "Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2010.

Tale disciplina stabilisce alcuni criteri che devono essere rispettati per poter effettuare l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari. E' infatti necessario che tale utilizzo agronomico sia realizzato in modo corretto, al fine di recuperare le sostanze nutritive, ammendanti e l'acqua in esse contenute, nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio, senza essere causa di fenomeni di inquinamento a carico delle acque sotterranee o superficiali.

Vengono introdotte procedure amministrative obbligatorie per i soggetti che, anche singolarmente, entrano nelle fasi di produzione, stoccaggio e applicazione al terreno delle acque e delle sanse in argomento che contemplano la presentazione di una comunicazione secondo una specifica modulistica disponibile nella sezione dedicata che dovrà essere trasmessa alla Città metropolitana di Torino, esclusivamente a mezzo PEC, almeno 30 giorni prima dello spandimento.

Ultimo aggiornamento
20 Nov 2025 - 17:39