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Garanzie finanziarie per l'esercizio di attività di smaltimento e recupero di rifiuti

Per esercitare attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti autorizzate ai sensi degli Artt. 208 - 209 - 211 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed ai sensi del Titolo III-bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) dello stesso D.Lgs. n. 152/06 (comprese le attività produttive che effettuano attività autorizzate di gestione dei propri rifiuti), devono essere prestate delle garanzie finanziarie a copertura delle citate operazioni.

Nel territorio della Città metropolitana di Torino le garanzie finanziarie:

  • devono essere prestate a favore della Città metropolitana di Torino (Ente beneficiario) tramite polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o deposito cauzionale;
  • devono pervenire alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi con sede in Corso Inghilterra n. 7 - 10138 Torino, entro il termine indicato nell'autorizzazione;
  • devono essere predisposte secondo i criteri fissati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
  • sono dovute da tutti i soggetti pubblici e privati autorizzati ai sensi della suddetta normativa, con esclusione delle attività di recupero rifiuti autorizzate con procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06.

Modalità di presentazione

Autorità competente al ricevimento delle fideiussioni

La Città metropolitana di Torino è l'autorità competente al ricevimento delle fideiussioni necessarie per l'esercizio delle attività autorizzate di smaltimento e/o di recupero di rifiuti svolte nel territorio provinciale.

La Città metropolitana di Torino verifica che le garanzie siano idonee e conformi alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. e provvede alla loro accettazione in qualità di ente beneficiario.

Chi deve presentare le fideiussioni

Le fideiussioni devono essere presentate da tutti i soggetti pubblici e privati in possesso di autorizzazione ai sensi:

  • degli artt. 208 - 209 - 211 del D.Lgs. n. 152/06,
  • del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Autorizzazione Integrata Ambientale), comprese le attività produttive che effettuano attività autorizzate di gestione dei propri rifiuti.
Che tipo di fideiussioni devono essere prestate

Le fideiussioni devono essere prestate con una delle seguenti modalità:

  1. con polizze fideiussorie rilasciate da Imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
  2. con fideiussioni bancarie rilasciate dalle banche;
  3. con deposito cauzionale da versare presso il Tesoriere della Città metropolitana di Torino
Dove e come devono essere trasmesse

Le fideiussioni devono pervenire alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi della Città metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra n. 7 - 10138 Torino, entro i termini previsti in autorizzazione.

Possono essere trasmesse nel seguente modo:

  • con consegna a mano dell'esemplare originale cartaceo della polizza/fideiussione, firmata in originale dal Contraente e dalla Compagnia di Assicurazioni/Banca. In tal caso la consegna può essere fatta anche presso lo Sportello Ambiente, previo appuntamento, allo stesso indirizzo;
  • con trasmissione a mezzo postale dell'esemplare originale cartaceo della polizza/fideiussione, firmata in originale dal Contraente e dalla Compagnia di Assicurazioni/Banca;
  • con trasmissione tramite posta elettronica certificata (pec) della polizza/fideiussione in formato elettronico, firmata digitalmente dal Contraente e dalla Compagnia di assicurazioni/Banca, al seguente indirizzo: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

In tal caso tutte le firme digitali dei firmatari devono accompagnare il documento.

Come devono essere predisposte (testo della garanzia)

Le fideiussioni devono essere predisposte secondo lo schema di condizioni contrattuali di cui all'Allegato C della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000, debitamente completato.

Solo per quanto riguarda le fideiussioni a garanzia della gestione post-chiusura delle discariche il testo deve contenere le seguenti condizioni contrattuali: schema di condizioni contrattuali - gestione post-operativa discariche.

Massimale della garanzia finanziaria

Le garanzie finanziarie devono avere un massimale calcolato sulla base della capacità massima di stoccaggio/immagazzinamento/trattamento di rifiuti (espressa in Kg), moltiplicata per i valori e parametri di riferimento previsti dall'Allegato B della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000, come modificata dalle DD.G.R. n. 24-611 del 31/07/2000 e n. 44-2493 del 19/03/2001 e della D.G.R. 07/12/2022 n. 18-6175 per gli impianti mobili.

Al fine di agevolare il calcolo è stato predisposto uno schema che, se compilato, consente di ottenere l'importo della garanzia.

È importante sapere che:
  • il massimale della garanzia finanziaria non può essere inferiore a € 10.329,14 (corrispondente a £. 20.000.000), anche nel caso di applicazione di eventuali sconti.
  • per gli impianti di trattamento, alla capacità di immagazzinamento deve essere sommata la capacità di tutti i sistemi di contenimento che costituiscono l'impianto.
  • nei casi in cui l'autorizzazione non preveda la distinzione dei quantitativi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, le garanzie devono essere calcolate considerando tutti i rifiuti come pericolosi.
  • le garanzie finanziarie possono essere scontate del 40% se l'impresa è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e del 50% se l'impresa è in possesso di Registrazione EMAS, in corso di validità.

La D.G.R. 07/12/2022 n. 18-6175 ha introdotto una specifica modalità di calcolo delle garanzie finanziarie per le campagne di attività tramite impianto mobile sul territorio provinciale, come indicato nell'allegato C della D.G.R. medesima

Svincolo delle garanzie finanziarie

Dove e come deve essere presentata la richiesta di svincolo delle garanzie finanziarie

Per ottenere lo svincolo della garanzia finanziaria è necessario che l'interessato ne faccia richiesta alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi - Corso Inghilterra n. 7 - 10138 Torino, tramite PEC sottoscritta digitalmente in formato .P7m dal legale rappresentante dell'impresa. Deve essere allegata copia di un valido documento di identità del richiedente. In caso di deposito cauzionale, indicare anche le coordinate bancarie necessarie per accreditare la somma. 

Svincolo anticipato delle fideiussioni

Le garanzie finanziarie possono essere svincolate prima della loro naturale scadenza nell'ipotesi in cui l'impresa cessi anticipatamente la propria attività e ne faccia specifica richiesta.
In tal caso lo svincolo può avvenire trascorsi un anno più ulteriori 12 mesi dal provvedimento della Città metropolitana di Torino di revoca dell'autorizzazione per cessata attività e solo a seguito di verifica ispettiva di un Organo di vigilanza dalla quale emerga che non sussistono problematiche in materia ambientale.

 

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. n. 152/2006 del 3/04/2006 e s.m.i. 
  • DD.G.R. del Piemonte: n. 20-192 del 12/06/2000, n. 24-611 del 31/07/2000, n. 44-2493 del 19/03/2001.
Contatti

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Referente:

Ultimo aggiornamento
18 Mar 2026 - 14:47